2 dicembre 2024 – Esercenti attività sanitarie: divieto di emissione di fattura in formato elettronico

Gli esercenti le attività sanitarie non possono emettere le fatture in formato elettronico per ragioni di privacy e tra questi anche gli psicologi. Pertanto, nell’ipotesi di incasso del corrispettivo contestuale alla prestazione professionale resa dovrà essere emessa la fattura immediata senza avere a disposizione ulteriori 12 giorni per la trasmissione del documento in formato analogico. L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico è slittato, fatte salve eventuali e possibili proroghe, al 1° gennaio 2025. La previsione è contenuta nel c.d. decreto milleproroghe.
In alcuni casi, però, con riferimento alle prestazioni diverse da quelle effettuate nei confronti dei privati, l’obbligo di emissione della fattura elettronica è pienamente in vigore. Ad esempio, la fattura deve essere emessa in formato elettronico per le prestazioni poste in essere nei confronti di cliniche e studi privati, Tribunali per le attività peritali, compagnie assicurative, ditte e aziende, enti pubblici e privati come le università, Società sportive o altri professionisti.
Il divieto di fatturazione elettronica prescinde dal regime fiscale adottato e riguarda quindi anche i contribuenti che applicano il regime forfettario, che dal 1° gennaio 2024 sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2024 le modalità di fatturazione sono quelle previste per i documenti in formato analogico. In questo caso sono diversi i tempi di emissione. La fattura deve essere emessa quando l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Il documento in formato cartaceo deve essere emesso nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione. Invece, il documento in formato elettronico deve essere trasmesso al Sistema di Interscambio entro i 12 giorni successivi.
Le spese sanitarie possono essere considerate in detrazione esclusivamente nel caso in cui il pagamento venga effettuato attraverso mezzi in grado di assicurare la tracciabilità. Ad esempio, vengono considerati mezzi di pagamento idonei il bonifico bancario, le carte di debito e le carte di credito.
Si pone così il problema di individuare in quale momento l’incasso possa considerarsi avvenuto qualora il cliente utilizzi la carta di debito o di credito; quindi, quando sia necessario l’utilizzo del POS. L’art. 6, comma 3 citato prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, con il sorgere dei successivi obblighi di fatturazione e di registrazione. Sul punto l’Amministrazione finanziaria ha affermato che il momento di effettuazione della prestazione di servizi, quindi l’obbligo di emissione della fattura, decorre dal momento di avvenuta conoscenza dell’incasso da parte del creditore. In questo senso si è espressa la risoluzione ministeriale n. 551041/89 e la risoluzione ministeriale n. 363519/78.
Oggi tutti i professionisti utilizzano i servizi di remote banking messi a disposizione dagli istituti di credito. Pertanto, è possibile avere notizia dell’avvenuto incasso del corrispettivo in tempo pressoché reale. La fattura immediata in formato cartaceo dovrà essere emessa entro il termine della giornata in cui il professionista avrà l’effettiva disponibilità della somma di denaro sul conto corrente. Ciò in relazione alle prestazioni professionali rese. Se il professionista riceve la richiesta di pagamento con l’utilizzo di un bancomat per la prestazione professionale resa alle ore 23,00, la somma di denaro non sarà immediatamente disponibile sul conto corrente. L’emissione della fattura analogica dovrà essere effettuata successivamente, presumibilmente entro uno o due giorni successivi allorquando il denaro sarà effettivamente disponibile sul conto corrente e quando il professionista abbia notizia dell’avvenuto accredito. In particolare, il documento dovrà essere emesso entro il termine della giornata in cui l’accredito sarà stato effettivamente effettuato.
L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 prevede anche per i professionisti la possibilità di emettere fattura differita. Tuttavia, tale modalità è poco utilizzata dagli esercenti arti e professioni. Per tutti gli incassi dei corrispettivi effettuati nello stesso mese solare, ad opera dello stesso cliente, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo. È necessario, però, che le prestazioni di servizi siano individuabili tramite idonea documentazione.