19 settembre 2024 – Via libera del Senato al Ddl. sulle agevolazioni per le start up innovative

Il Senato ha approvato ieri il Ddl. recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti (A.S. 816-A). A seguito di alcune modifiche apportate, il provvedimento torna ora all’esame della Camera, che l’aveva approvato a luglio 2023.
La proposta di legge, come modificata in sede redigente, interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle start up e delle PMI innovative (artt. da 1 a 4), nonché sui requisiti di capitale delle società di investimento semplice (art. 5).
In particolare, l’art. 1, non oggetto di modifiche rispetto al testo originario, contiene le definizioni rilevanti di start up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente e, nello specifico, alle previsioni ex art. 25 del DL 179/2012 con riferimento alla definizione di start up innovativa e all’art. 4 del DL 3/2015, con riguardo alla definizione di PMI innovativa.
L’art. 2, anch’esso senza modifiche, interviene poi sugli incentivi fiscali agli investimenti in start up innovative e PMI innovative, con particolare riferimento alla detrazione IRPEF in regime “de minimis”.
Al riguardo, si ricorda che, in alternativa alla detrazione ordinaria prevista dall’art. 29 del DL 179/2012 (pari al 30%), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative (iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese al momento di effettuazione dell’investimento), fino a un investimento massimo annuale di 100.000 euro (quindi con un ammontare di detrazione non superiore per ciascun periodo d’imposta a 50.000 euro), comunque nei limiti del regime “de minimis” (cfr. anche DM 28 dicembre 2020).
Con riguardo alle PMI innovative, a norma dell’art. 4 comma 9-ter del DL 3/2015, rispetto alla detrazione ordinaria, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 è riconosciuta in via prioritaria una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative, con un investimento massimo detraibile di 300.000 euro, nei limiti del regime “de minimis”.
In merito all’ipotesi di incapienza, le attuali disposizioni prevedono che, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza possa essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 4 comma 5 del DM 28 dicembre 2020).
L’art. 2 del Ddl. in oggetto stabilisce ora che per gli investimenti effettuati in start up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’IRPEF in “de minimis” secondo le citate disposizioni, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante modello F24.
Il credito d’imposta è fruibile nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
Pertanto, come si legge nel relativo dossier del 17 settembre 2024, l’art. 2 interviene sulla disciplina della detrazione IRPEF in “de minimis” per gli investimenti in start up e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, mediante la trasformazione dell’eccedenza non detraibile in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.
Viene quindi “consentita la fruizione fino a concorrenza del debito fiscale anche in esercizi successivi senza limitazioni temporali, mentre a legislazione vigente tale fruibilità è limitata fino al terzo esercizio successivo” (cfr. dossier del 29 giugno 2023).
La nuova disposizione trova applicazione, per espressa previsione, “agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023”, vale a dire dal 2024.
La principale novità del testo approvato dal Senato riguarda però l’introduzione del nuovo art. 3, che, come evidenziato nel dossier, “modifica la disciplina del patrimonio destinato ampliandone le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche”.
Viene altresì rilevato che l’art. 4 “chiarisce e specifica l’esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l’agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis”.