Con il provvedimento n. 360503 pubblicato ieri, 18 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza e le relative istruzioni per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 comma 2 del DL 212/2023, previsto a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2024 spese agevolate con superbonus al 70%, in relazione agli interventi di cui all’art. 119 comma 8-bis primo periodo del DL 34/2020.
Tale provvedimento segue il recente DM 6 agosto 2024, con il quale il MEF ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo.
Le istanze per il contributo potranno essere trasmesse a partire dalla data che verrà individuata con apposito avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate; il termine ultimo per la trasmissione delle domande è invece fissato al 31 ottobre 2024.
Entro il medesimo periodo è possibile, in caso di errore, trasmettere una nuova domanda in sostituzione di quella precedentemente inviata o la rinuncia a detta istanza.
Si ricorda che le domande dovranno essere predisposte e trasmesse esclusivamente tramite procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale).
In tale istanza il richiedente deve, tra l’altro, attestare i requisiti che danno diritto all’agevolazione, ossia: il richiedente deve essere una persona fisica (che non agisce nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) e avere per l’anno 2023 un reddito di riferimento ex art. 119 comma 8-bis.1 del DL 34/2020 non superiore a 15.000 euro; il richiedente deve avere sostenuto, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, spese agevolate con il superbonus al 70%, in relazione agli interventi di cui all’art. 119 comma 8-bis primo periodo del DL 34/2020 (ossia per interventi relativi a condomini o edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate); il richiedente deve avere il possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) o la detenzione dell’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati e/o sita nel condominio le cui parti comuni sono state oggetto degli interventi agevolati: gli interventi edilizi predetti devono avere raggiunto, alla data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato ex art. 119 comma 13 del DL 34/2020 e oggetto di opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
Peraltro, se il soggetto in possesso dei requisiti è deceduto prima della presentazione dell’istanza, ciascun erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi edilizi può presentare detta domanda (in relazione alla spesa agevolabile sostenuta dal de cuius e attribuita in quote uguali agli eredi).
Nel modello di istanza sono inoltre presenti: il quadro A dove vanno indicati i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi agevolati; il quadro B dove vanno indicati nella sezione I, il codice fiscale e i redditi conseguiti nel 2023 dei componenti del nucleo familiare del richiedente o del de cuius che rilevano ai fini della determinazione del “reddito di riferimento”, nella sezione II, le spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024 dal richiedente e dagli eventuali ulteriori soggetti aventi diritto al contributo per l’unità immobiliare oggetto dell’intervento agevolato, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato in forza dell’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 (in relazione a tali spese va indicata la data del primo bonifico effettuato dal richiedente o dal de cuius nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024); il quadro C dove vengono riepilogati i dati necessari alla determinazione del contributo.
L’importo massimo della spesa agevolabile, in base alla quale viene determinato il contributo, è pari a 96.000 euro (va considerata la spesa complessivamente sostenuta dal richiedente e da eventuali altri soggetti aventi diritto). L’importo del contributo richiesto è pari al 30% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente (o al 30% dell’importo massimo attribuibile in proporzione al richiedente, se la spesa agevolabile complessivamente sostenuta è superiore a 96.000 euro).
L’importo del contributo spettante a ciascun richiedente verrà determinato in considerazione delle risorse disponibili, secondo i criteri di cui al § 3 del provv. n. 360503/2024 e sarà comunicato con successivo provvedimento entro il prossimo 30 novembre. L’agevolazione riconosciuta sarà accreditata sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza (intestato o cointestato al richiedente).