19 novembre 2024 – Riforma dello sport: tassazione dei premi corrisposti in favore di atleti e tecnici

Dopo l’entrata in vigore della riforma dello sport (D.Lgs n. 36/2021) e le successive modifiche intervenute nel tempo, il legislatore ha cambiato radicalmente i criteri di tassazione dei premi corrisposti agli sportivi dilettanti da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche, ma anche dalle Federazioni sportive.
Prima dell’entrata in vigore della riforma in esame, i premi corrisposti agli sportivi costituivano redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR. Gli importi percepiti a tale titolo erano completamente detassati entro il limite massimo annuale di 10.000 euro.
L’art. 52 del citato decreto legislativo ha però modificato l’art. 67 in esame considerando redditi diversi esclusivamente le “indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche”. Il legislatore ha così eliminato qualsiasi riferimento ai premi corrisposti da società ed associazioni sportive dilettantistiche o da Federazioni sportive nazionali.
Il nuovo art. 36, comma 6 – quater del d.Lgs n. 36/2021 così dispone: “Le somme versate ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche sono inquadrate come premi ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Secondo la nuova previsione i premi così percepiti sono soggetti all’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. Il premio non deve essere “cumulato” agli altri redditi eventualmente posseduti e dichiarati dallo sportivo.
A ben vedere, sulla base di un’interpretazione rigorosamente letterale della disposizione, tale modalità di tassazione ha un ambito applicativo limitato. Infatti, la norma riguarda esclusivamente le somme erogate a titolo di premio in favore di atleti e tecnici. L’utilizzo dell’espressione “tecnici” non è del tutto chiara e determina non poche incertezze per quanto riguarda l’ambito applicativo della novella. Possono presumibilmente essere ricondotti all’interno di tale figura i soggetti che svolgono le mansioni di istruttore, allenatore e probabilmente anche dirigente, ma il punto richiederà inevitabilmente i necessari chiarimenti.
I premi possono essere indifferentemente in denaro o in natura. La ritenuta, come detto, è a titolo di imposta con facoltà di rivalsa. Infatti, il premio può essere erogato al lordo o al netto della ritenuta. Se il premio è di importo non superiore a 300 euro non si applicherà la ritenuta a titolo di imposta fino al 31 dicembre 2024. Tale limite è annuale, ma se viene superato dovrà essere assoggettato a ritenuta anche il premio eventualmente corrisposto da un’altra società sportiva. Tale previsione rende di difficile applicazione la relativa ritenuta complicando considerevolmente gli adempimenti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Per ciò che riguarda gli adempimenti gli atleti e i tecnici beneficiari del premio devono rilasciare al sostituto d’imposta un’autocertificazione attestante il diritto all’esenzione dalla ritenuta in quanto con il pagamento del premio non viene superato il limite annuale di 300 euro. Il sostituto di imposta deve comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati dei soggetti beneficiari e del relativo premio entro il secondo mese successivo all’erogazione delle somme.