In seguito alla modifica apportata dall’art. 2 del DL 167/2024 all’art. 2-bis del DL 113/2024 non cambiano soltanto le condizioni di accesso all’indennità una tantum di 100 euro (c.d. “bonus Natale”), adesso non più subordinata alla presenza anche del coniuge a carico nel caso dei nuclei non monogenitoriali, ma anche la dichiarazione che il lavoratore deve presentare al datore per richiedere l’erogazione dell’importo spettante insieme alla tredicesima.
Lo prevede la stessa norma che, modificando il comma 4 dell’art. 2-bis del DL 113/2024, prevede adesso che il lavoratore debba indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli. Rispetto alla precedente versione della norma quindi è stata aggiunta la parola “convivente” a quelle di “coniuge” e “figlio”, allineando così il contenuto della richiesta del lavoratore alla nuova platea dei beneficiari.
In merito, si ricorda che per convivente si intendono i “conviventi di fatto”, a norma dell’art. 1 commi 36 e 37 della L. 76/2016, vale a dire due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e all’art. 13 comma 1 lett. b) del DPR 223/89.
Come più volte evidenziato, nella dichiarazione il lavoratore deve dichiarare anche il possesso di tutti requisiti necessari per poter accedere al bonus.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 2-bis comma 1 del DL 113/2024 (come modificato dal DL 167/2024) il lavoratore deve avere: un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR; almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (è fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, il familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, incrementato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).
Non è più necessaria, pertanto, la presenza anche del coniuge a carico per poter beneficiare dell’indennità, come previsto nella precedente versione della norma, ma risulta sufficiente la sola presenza di almeno un figlio a carico. Tuttavia, si sottolinea che all’interno della medesima famiglia non sarà possibile ottenere due bonus in quanto la norma prevede espressamente che l’indennità non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.
Tenuto conto quindi che in presenza di due genitori, lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti necessari per ottenere il bonus, l’indennità spetta a uno solo di essi, il lavoratore che presenta la dichiarazione dovrà indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente (nonché quello del figlio).
Nel riepilogare gli elementi che devono essere indicati all’interno della dichiarazione si ricorda innanzitutto che questa deve essere effettuata per iscritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2024). Nella dichiarazione, il lavoratore deve attestare di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli (come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 19/2024, è sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un figlio fiscalmente a carico). In altre parole, il lavoratore dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità una tantum di 100 euro.
Inoltre, la dichiarazione dovrà essere utilizzata anche per comunicare al datore di lavoro alcuni dati che sono necessari ai fini di stabilire sia il diritto, sia la misura del bonus (che varia in funzione del periodo di lavoro svolto nel 2024); in particolare, il lavoratore dovrà: presentare, al datore di lavoro che eroga l’indennità, la dichiarazione sostitutiva e le Certificazioni Uniche se ha svolto nel 2024 più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi; indicare nella dichiarazione sostitutiva i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro se ha più contratti di lavoro dipendente in essere (ad esempio in part time).