19 marzo 2024 – Esterometro generalizzato per i forfetari

Dal 1° gennaio 2024, per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario, non sussistono più condizioni di esonero all’emissione di fatture elettroniche via SdI, come ha stabilito l’art. 18 comma 3 del DL 36/2022 (conv. L. 79/2022).
L’ampliamento dell’obbligo di fatturazione elettronica, per i menzionati soggetti, ha effetti anche in ordine all’obbligo di comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
Lo aveva, tra l’altro, confermato la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, indicando che “dal 1° gennaio 2024 l’obbligo non sconterà più alcuna deroga di ordine soggettivo” e che sono irrilevanti i ricavi o compensi conseguiti dai soggetti in regime forfetario nel 2021.
La comunicazione transfrontaliera (esterometro), dal 1° luglio 2022, deve essere effettuata trasmettendo al SdI un file XML conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica.
L’adozione del formato delle fatture elettroniche via SdI consente quindi di assolvere l’obbligo comunicativo. È ancora possibile gestire l’adempimento in modalità analogica, ma l’omesso o tardivo invio dei dati al Sistema di Interscambio è sanzionato come omessa o tardiva comunicazione ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (cfr. circ. Agenza delle Entrate n. 26/2022).
Dal 1° luglio 2022, l’invio dei dati è eseguito entro: i termini di emissione delle fatture (o di certificazione dei corrispettivi), per le operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia; il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura o di effettuazione, per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Ciò è coerente con il termine previsto per l’assolvimento dell’IVA, a fronte degli acquisti effettuati presso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Applicando il meccanismo del reverse charge, difatti, i soggetti in regime forfetario sono tenuti ad assolvere l’imposta a debito mediante versamento diretto all’Erario (mediante F24), non potendo beneficiare del diritto alla detrazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015).
Per quanto concerne le operazioni da rilevare sono, infine, opportune alcune considerazioni.
Innanzitutto, anche per i soggetti in regime forfetario, sono escluse dall’obbligo di invio dei dati: le operazioni per le quali c’è una “bolletta doganale” (es. importazioni e esportazioni); gli acquisti di beni o servizi di importo non superiore a 5.000 euro qualora non siano rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
Con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni, effettuati da soggetti in regime forfetario, si seguono le disposizioni previste per coloro che si considerano “non soggetti passivi d’imposta” ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma 3 lett. c) del DL 331/93. Pertanto, il soggetto forfetario ha facoltà di applicare l’IVA nei modi ordinari per gli acquisti intracomunitari dallo stesso effettuati (tipicamente barrando la casella 1 del rigo VO8 della dichiarazione IVA), assolvendo l’imposta con il citato meccanismo del reverse charge.
In assenza dell’opzione, gli acquisti che i “forfetari” effettuano da soggetti passivi Ue: sino al limite annuo di 10.000 euro, non si considerano acquisti intracomunitari e l’IVA è assolta dal cedente nello Stato di origine dei beni (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016); oltre il limite annuo di 10.000 euro, determinano l’obbligo di assolvere l’IVA in Italia, tanto per gli acquisti effettuati successivamente al superamento di detta soglia in corso d’anno, quanto per gli acquisti degli anni successivi.
Le cessioni realizzate dai forfetari verso soggetti passivi Ue, invece, non si qualificano come cessioni intracomunitarie ai sensi del DL 331/93. In questa ipotesi, il cedente deve indicare in fattura che l’operazione non ha natura intracomunitaria e far emergere il fatto che l’operazione segue il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014 (si adotta quindi il codice natura “N2.2” – Operazioni non soggette – altri casi).
Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti (o rese ai medesimi) trova applicazione la disciplina ordinaria stabilita dagli artt. 7-ter ss. del DPR 633/72 (art. 1 comma 58 della L. 190/2014).
Nel caso di prestazioni di servizi generiche rese a un committente estero, soggetto passivo d’imposta, in base alla disciplina ordinaria, è emessa fattura senza addebito d’imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016). In tale ipotesi, si ritiene che anche la fattura debba essere emessa secondo le regole ordinarie, quindi, riportando l’annotazione “inversione contabile” (nel caso di prestazioni a soggetti passivi Ue) oppure “operazione non soggetta” (nel caso di prestazioni extra Ue), come richiede l’art. 21 comma 6-bis lett. a) e b) del DPR 633/72 (in questo caso si privilegia il codice natura “N2.1” – Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72).
Poiché la trasmissione dei dati via SdI, nell’ambito del c.d. esterometro, consente anche di assolvere gli obblighi di cui all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, il file XML potrà essere compilato con i seguenti codici: “TD17”, nel caso di servizi da soggetti non stabiliti; “TD18”, nel caso di acquisti intracomunitari di beni; “TD19”, per gli acquisti da soggetti non stabiliti in Italia ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72.