19 luglio 2024 – La detrazione delle spese di intermediazione immobiliare

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. b-bis) del TUIR, dall’IRPEF lorda è possibile detrarre un importo pari al 19% delle provvigioni pagate a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La norma, infatti, riconosce la detraibilità ai “compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a euro 1.000 per ciascuna annualità”.
Pertanto, secondo quanto esposto, è prevista una detrazione del 19% per le spese di intermediazione immobiliare sostenute dall’acquirente della propria abitazione principale nel limite dell’importo di mille euro.
Il beneficio della detrazione è subordinato alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, dopo aver accertato il possesso dei requisiti necessari e aver predisposto la documentazione necessaria.
Le condizioni previste dalla normativa per poter usufruire della detrazione sono di seguito elencate: il contribuente deve aver sostenuto spese per intermediazione immobiliare relative all’acquisto dell’abitazione principale; nell’acquisto il contribuente deve essersi avvalso di un “intermediario immobiliare”, che può essere l’agente immobiliare se lavora per una agenzia iscritta al Registro delle imprese; l’immobile acquistato deve essere destinato dall’acquirente alla propria abitazione principale, e ciò deve essere certificato con apposita autocertificazione.
Inoltre, il contribuente deve predisporre e conservare la seguente documentazione: una certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultano i dati anagrafici e fiscali del mediatore immobiliare e la spesa sostenuta; la fattura emessa dall’intermediario immobiliare, relativa alla spesa sostenuta, che deve essere intestata al proprietario dell’immobile; la distinta di pagamento da cui si evince che il mediatore è stato pagato con modalità tracciabile.
Qualora gli acquirenti siano più di uno e l’acquisto dell’immobile avviene in comproprietà, la spesa e la relativa detrazione dovranno essere divise in proporzione alla propria quota di proprietà.
Una volta verificato il possesso di tutti i requisiti e disponendo di tutta la documentazione richiesta, per beneficiare della detrazione, il contribuente dovrà compilare la dichiarazione dei redditi negli appositi campi e secondo le regole fornite dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, il modello 730 del 2024 prevede la compilazione del quadro E “Oneri e spese”, e nello specifico la Sezione I: al rigo E8 (o ai successivi E9 e E10) denominato “Altre spese” dovrà essere indicato: in “Codice spesa” il codice 17; nella colonna accanto andrà riportata la spesa sostenuta, con il massimo di mille euro.
La compilazione del modello Redditi PF 2024 prevede, invece, la compilazione del quadro RP “Oneri e spese” alla Sezione I. Al rigo RP8 (o ai successivi fino al rigo RP13) denominato “Altre spese” dovrà essere indicato: in colonna 1 il codice 17; in colonna 2 la spesa sostenuta, con il massimo di mille euro.