19 gennaio 2024 – Pronto il modello di Certificazione Unica 2024

Con il provv. n. 8253 pubblicato in data 16 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2024, relativa al periodo d’imposta 2023, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.
La CU 2024 deve essere trasmessa dai sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo 2024 (il termine ordinario del 16 marzo 2024 cade di sabato).
Tra le principali novità di cui tiene conto la CU 2024, rientrano quelle introdotte dalla riforma dello sport relativamente ai compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e di rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.
In particolare, per effetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 52 del DLgs. 36/2021, i compensi corrisposti: fino al 30 giugno 2023 costituiscono redditi diversi e non sono imponibili IRPEF fino a un importo annuo non superiore a 10.000 euro; a partire dal 1° luglio 2023 non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente, o assimilati, o di lavoro autonomo, a seconda dell’inquadramento contrattuale del singolo atleta. In relazione a quest’ultimo punto, i compensi percepiti nell’area del dilettantismo non sono fiscalmente imponibili fino all’importo annuo di 15.000 euro. L’esenzione in commento si applica anche agli atleti professionisti di età inferiore a 23 anni.
All’interno della CU 2024 è stata quindi inserita la nuova sezione “Redditi lavoro sportivo”, composta dai punti da 781 a 786, che dovranno essere compilati con riferimento ai compensi da lavoro sportivo corrisposti dal 1° luglio 2023.
I compensi da attività sportive dilettantistiche percepiti fino al 30 giugno 2023, costituendo redditi diversi, dovranno essere indicati nella Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, identificando i relativi importi con il nuovo codice N1; nella medesima Certificazione andranno indicati anche i compensi corrisposti a partire dal 1° luglio 2023 derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratti diversi da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 53 comma 2 lett. a) del TUIR, utilizzando i nuovi codici N2 o N3.
Ai sensi dell’art. 35 del DLgs. 36/2021, nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione o che svolgono prestazioni autonome e i collaboratori che svolgono attività amministrativo-gestionali si iscrivono alla Gestione separata dell’INPS; a tal fine, all’interno della parte “Dati previdenziali e assistenziali” della CU 2024 è stata inserita la nuova sezione 3-bis “INPS Gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate”.
Altre novità di rilievo riguardano i fringe benefit.
Nella CU 2024 vi sono infatti due caselle specifiche (nn. 474 e 475) necessarie per distinguere le due soglie di non imponibilità in vigore per il 2023, vale a dire: 3.000 euro, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (art. 40 del DL 48/2023); 258,23 euro per la restante platea di lavoratori (art. 51 comma 3 del TUIR) e per i quali non trova applicazione l’estensione ai rimborsi delle bollette di acqua, luce e gas.
Viene confermata invece la casella per il bonus carburante ex art. 1 del DL 5/2023, seppur rinumerata (casella n. 476). La norma, si ricorda, prevede la non concorrenza al reddito del lavoratore dei buoni benzina riconosciuti dal datore fino a 200 euro (tale esclusione non rileva ai fini contributivi).
Se le suddette soglie (3.000 euro e 258,23 euro, per i fringe benefit, e 200 euro per il bonus carburante) vengono superate, l’intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.
Un’altra novità riguarda l’introduzione di un’apposita sezione (caselle da 651 a 663) dedicata al regime fiscale delle mance dei lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
L’art. 1 commi 58-62 della L. 197/2022 ha infatti previsto che le mance dei suddetti lavoratori concorrono alla formazione del reddito e sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali regionali e comunali del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Ai fini dell’accesso all’imposta sostitutiva, il lavoratore deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
Viene inoltre creata una nuova casella (la n. 479) dove indicare il trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, riconosciuto ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2022 (art. 39-bis del DL 48/2023).