Restano invariate anche per l’anno 2025 le misure di diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. Lo conferma il Ministero delle Imprese e del made in Italy con una nota diffusa ieri, la n. 127214.
Per effetto della progressiva riduzione disposta dall’art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.
Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure del diritto annuale sono le seguenti: imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro); tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2024, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato: imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro); società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro); società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro); società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.
Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.
Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni applicabili dalle singole Camere di Commercio.
In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto. L’autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Relativamente al triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23 febbraio 2023. Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell’Allegato 1 al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.
Pertanto, applicandosi tale maggiorazione, il tributo dovuto da un’impresa individuale con sede a Torino iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ammonta a 120 euro.
Inoltre, il DM 27 marzo 2024 ha approvato la maggiorazione del 20% per la CCIAA di Irpinia-Sannio per gli anni 2024 e 2025.
Hanno invece esaurito la loro efficacia per il 2025 i decreti che, in applicazione dell’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, incrementavano il diritto annuale fino al 50% in favore delle Camere di Commercio i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario. In attuazione della disposizione erano stati approvati: il DM 14 aprile 2022, per la CCIAA di Crotone in relazione ai diritti dovuti per il triennio 2022-2024; il DM 28 febbraio 2023, per le CCIAA di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani, in relazione ai diritti dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024.