19 dicembre 2024 – Nessuna variazione per il diritto camerale per l’anno 2025

Restano invariate anche per l’anno 2025 le misure di diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. Lo conferma il Ministero delle Imprese e del made in Italy con una nota diffusa ieri, la n. 127214.
Per effetto della progressiva riduzione disposta dall’art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.
Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure del diritto annuale sono le seguenti: imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro); tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2024, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato: imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro); società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro); società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro); società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.
Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.
Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni applicabili dalle singole Camere di Commercio.
In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto. L’autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Relativamente al triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23 febbraio 2023. Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell’Allegato 1 al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.
Pertanto, applicandosi tale maggiorazione, il tributo dovuto da un’impresa individuale con sede a Torino iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ammonta a 120 euro.
Inoltre, il DM 27 marzo 2024 ha approvato la maggiorazione del 20% per la CCIAA di Irpinia-Sannio per gli anni 2024 e 2025.
Hanno invece esaurito la loro efficacia per il 2025 i decreti che, in applicazione dell’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, incrementavano il diritto annuale fino al 50% in favore delle Camere di Commercio i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario. In attuazione della disposizione erano stati approvati: il DM 14 aprile 2022, per la CCIAA di Crotone in relazione ai diritti dovuti per il triennio 2022-2024; il DM 28 febbraio 2023, per le CCIAA di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani, in relazione ai diritti dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024.