Le limitazioni introdotte dall’articolo 1, comma 5, del Decreto Legge n. 39 del 2024 al trasferimento dei crediti d’imposta, per i cantieri relativi alle Cilas e Scia ancora dormienti al 30 marzo 2024, non interessano gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020.
L’articolo 1, comma 5, del Decreto Legge n. 39 del 2024 esclude, con decorrenza dal 30 marzo 2024, che possano continuare ad applicarsi le deroghe al blocco delle cessioni previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 11 del 2023 agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b). Il riferimento, in particolare, è all’insieme di disposizioni normative che, dopo il blocco generalizzato delle cessioni introdotto a decorrere dal 17 febbraio 2023, consentivano ancora l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito di cui all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020. Ora a seguito di tale disposizione, anche in presenza delle condizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 11 del 2023, l’esercizio delle opzioni è ancora consentito solo se alla data del 30 marzo 2024 risulti sostenuta almeno una spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Nell’attesa di conoscere l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria delle predetta disposizione normativa, che risulta ancora particolarmente controversa, nonché le modalità per certificare il sostenimento delle spese al 30 marzo 2024, almeno un dato è certo: non tutti gli interventi sono soggetti a tali ulteriori limitazioni. Si pensi agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ma lo stesso vale per i bonus acquisti, per gli interventi realizzati dagli enti del terzo settore e per gli interventi di miglioramento statico realizzati su edifici danneggiati da precedenti eventi sismici) per i quali la deroga che consente ancora la cessione e lo sconto in fattura dopo l’introduzione del blocco generalizzato delle cessioni non è disposta dall’articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 11 del 2023, bensì dal comma 1-bis del medesimo articolo.
Per tali interventi, pertanto, vigono regole del tutto differenti. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto Legge n. 39 del 2024 per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche formalmente avviati entro il 29 marzo 2024, ovvero per i quali entro tale data risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, o in caso di edilizia libera siano già iniziati i lavori (ovvero nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo), continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni. In particolare, in relazione alle spese sostenute nel 2024, la cessione e lo sconto in fattura restano consentiti: per condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro; per tutti, indipendentemente dalla forma giuridica dei soggetti beneficiari e dalla tipologia di edificio, relativamente alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto Legge n. 212 del 2023, ovvero al 29 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, ovvero per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Ne consegue, ad esempio, che in presenza di un titolo edilizio la cui presentazione sia antecedente al 29 dicembre 2023, per il quale al 30 marzo 2024 non sia stata ancora sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettivamente eseguiti, per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2024 finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sarà possibile esercitare lo sconto in fattura ovvero la cessione del credito.