Entro il 30 novembre 2024 deve essere trasmessa la comunicazione delle spese 2024-2025 che si riferiscono agli interventi antisismici per i quali si è fruito del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
La presentazione telematica dei dati per il monitoraggio preventivo delle “spese superbonus”, già sostenute nel 2024 o che si prevedono di sostenere nel prossimo mese del 2024 e/o nel 2025, riguarda esclusivamente le “spese superbonus” relative a interventi di riduzione del rischio sismico avviati prima del 1° gennaio 2024, ma non ancora conclusi al 31 dicembre 2023, oppure avviati successivamente al 31 dicembre 2023, per i quali vi sia stata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 1° ottobre 2024, l’asseverazione di un SAL (Allegato 1) o di uno stato finale (Allegato B-1) da parte del direttore dei lavori.
Il termine perentorio del 31 ottobre 2024 è stato infatti prorogato al 30 novembre 2024 dal DPCM 29 ottobre 2024, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri l’8 novembre 2024, la cui inosservanza può determinare sanzioni non indolori per i contribuenti ai sensi dell’art. 3 comma 5 del DL 39/2024.
Si ricorda che il nuovo adempimento è stato introdotto dall’art. 3 del DL 39/2024 e riguarda gli interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Con il DPCM 17 settembre 2024 sono stati definiti contenuto, modalità e termini della comunicazione.
L’art. 6 del citato DPCM, in particolare, definisce i termini entro cui occorre adempiere stabilendo che in relazione agli interventi di riqualificazione energetica le nuove informazioni da comunicare costituiscono parte integrante delle asseverazioni da trasmettere all’ENEA, ai sensi dell’art. 119 comma 13 lett. a) del DL 34/2020.
Nel dettaglio, il combinato disposto dell’art. 4 e dell’art. 6 comma 1 del DPCM 17 settembre 2024 stabilisce che le informazioni di monitoraggio delle spese relative agli interventi di efficienza energetica sono rese mediante compilazione dell’apposita sezione integrativa delle asseverazioni ENEA, SAL o stato finale, trasmesse, nel rispetto degli ordinari termini (entro 90 giorni dalla fine dei lavori comunicata ai fini urbanistici oppure entro 90 giorni dal collaudo finale dei lavori) previsti dal DM 6 agosto 2020, a decorrere dal 26 settembre 2024 (data di pubblicazione del DPCM sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Detta sezione aggiuntiva, invece, non è richiesta per tutte le asseverazioni trasmesse sino al 25 settembre 2024.
In relazione agli interventi antisismici con superbonus, invece, le informazioni sono trasmesse al PNCS – Portale nazionale delle classificazioni sismiche: entro il 30 novembre 2024 quando riguardano SAL approvati entro il 1° ottobre 2024, oppure entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL in tutti gli altri casi (es. SAL approvato successivamente al 1° ottobre 2024).
In relazione alla comunicazione per interventi antisismici, l’allegato 2 al DPCM 17 settembre 2024 precisa che i termini sono perentori e che fa fede la “data inserimento” riportata nella “ricevuta di inserimento asseverazione ai sensi del D.M. 58 del 28/02/2017 e s.m.i.” rilasciata dal PNCS.