18 marzo 2024 – Obbligo di applicazione della ritenuta sulle provvigioni corrisposte agli intermediari assicurativi

Si avvicina a “grandi passi” la data spartiacque del 1° aprile 2024, cioè la data a partire dalla quale le compagnie assicurative che corrispondono le provvigioni agli agenti devono operare la ritenuta a titolo di acconto prevista dalla legge di Bilancio del 2024.
L’ANIA, cioè l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ha fornito i primi chiarimenti sull’adempimento con la Circ. n. 80 del 12 marzo scorso. La novità è stata introdotta con una modifica dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973. E’ stato quindi cancellato l’esonero precedentemente previsto dalla norma in commento.
I dubbi più rilevanti riguardano la prima applicazione della ritenuta. La novità, come, detto troverà applicazione con decorrenza dal 1° aprile 2024. Le ritenute vengono operate all’atto del pagamento delle provvigioni. Pertanto, la prima ritenuta dovrebbe riguardare i pagamenti effettuati nel mese di aprile anche se le provvigioni sono maturate nei mesi precedenti. Tuttavia ANIA, per esigenze di semplificazione ha precisato che la novella potrebbe essere applicata alle ritenute rendicontate dal 1° aprile 2024.
Secondo questa semplificazione non assumerebbe rilevanza la data di pagamento delle provvigioni, ma la data di competenza, cioè la maturazione delle stesse. È improbabile, però, che l’Agenzia delle Entrate accolga l’interpretazione dell’ANIA facendo riferimento, come è sempre stato fino ad oggi, al momento in cui viene effettuato il relativo pagamento.
Se, invece, l’Agenzia delle Entrate ritenesse di fare riferimento alle ritenute rendicontate nel mese di aprile prossimo, per gli storni di provvigioni la ritenuta dovrebbe essere applicata sull’importo “netto” di periodo da estratto conto, come somma algebrica di importi positivi di ritenuta e negativi degli storni.
Per il momento non è stato istituito alcun codice tributo specifico per effettuare il versamento delle nuove ritenute. L’aliquota applicabile è quella corrispondente al primo scaglione di reddito e quindi quella del 23 per cento. La base di calcolo della ritenuta è solitamente pari al 50 per cento della base imponibile, quindi delle provvigioni corrisposte. La medesima base imponibile viene ridotta ulteriormente al 20 per cento laddove l’intermediario si avvalga in via continuativa di dipendenti o di terzi, dietro presentazione di apposita dichiarazione al committente entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Sotto questo profilo si pone un evidente problema temporale in quanto la legge di Bilancio del 2024 è stata approvata in prossimità della fine dell’anno 2023. In tale ipotesi si dovrebbe consentire in via interpretativa l’invio postumo della predetta dichiarazione entro il 31 marzo 2024 in modo da consentire la riduzione delle ritenute da operare per i pagamenti delle provvigioni che saranno effettuati dal 1° al 30 aprile prossimo.
Per effetto della novità è probabile che un maggior numero di contribuenti chiuda la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 a credito in quanto le ritenute operate sulle provvigioni potrebbero rivelarsi più che capienti rispetto alle imposte lorde risultanti dal modello dichiarativo.
In tale ipotesi il credito risultante dal Modello Redditi potrà essere utilizzato in compensazione con le ritenute da versare operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti oppure con i contributi da versare nelle casse dell’Inps. In questo caso, però, per gli importi superiori a 5.000 euro la compensazione sarà possibile esclusivamente presentando preventivamente la dichiarazione dei redditi con l’apposizione del visto di conformità. Successivamente, decorsi dieci giorni dalla presentazione del modello, la compensazione potrà essere effettuata utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.