18 dicembre 2024 – Superbonus: ulteriori chiarimenti in tema di ripartizione decennale della detrazione

Con la Risposta n. 262 del 17 dicembre 2024 l’Amministrazione finanziaria torna sul tema della facoltà di ripartizione decennale degli oneri detraibili Superbonus di cui all’articolo 119, comma 8 – quinquies, del Decreto Legge n. 34 del 2020. Tale facoltà non può essere esercitata per una sola annualità di detrazione.
Con la predetta disposizione è stato consentito al contribuente, su opzione irrevocabile da esercitarsi nel modello Redditi 2024, di ripartire in dieci quote annuali di pari importo, di cui la prima imputata al periodo d’imposta 2023, gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2024 sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. L’opzione poteva essere esercitata a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022, la prima delle quattro a disposizione del contribuente, non fosse stata indicata nel modello Redditi 2023.
Solo qualche giorno fa, con la Risposta n. 252 del 2024, l’Agenzia delle entrate aveva confermato che l’opzione per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali potesse essere esercitata anche solo per una parte delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2022, ad esempio per le spese relative ad alcuni codici intervento. In tal caso è stata avallata la soluzione proposta dal contribuente che prevedeva la presentazione del modello Redditi/2023 integrativo del modello 730/2023, nel quale indicare le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, e la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, nella quale esercitare la facoltà di ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle restanti spese sostenute.
Ora l’Amministrazione finanziaria compie un ulteriore passo in avanti. Con la Risposta pubblicata ieri l’Agenzia delle entrate specifica che la disposizione in commento è volta a consentire la ripartizione della complessiva detrazione su un periodo più ampio di quello ordinario, in dieci anni in luogo dei quattro previsti per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2022, e non la ripartizione della singola quota annuale della detrazione. In questo caso viene bocciata la soluzione proposta dal contribuente, ovvero la possibilità, dopo aver provveduto alla cessione delle tre rate residue non fruite relative ai periodi d’imposta 2023, 2024 e 2025, di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la prima rata della detrazione complessivamente spettante, quella relativa all’annualità 2022, che non era stata indicata nel modello Redditi 2023. Secondo l’Amministrazione finanziaria, in senso assolutamente condivisibile, il contribuente non può optare per la predetta ripartizione, ma può ancora presentare il Modello redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando, per intero, la prima rata della detrazione.
Manca all’appello ancora un chiarimento. L’Amministrazione finanziaria non ha preso posizione rispetto alla possibilità, combinata, di esercizio dell’opzione di ripartizione decennale delle spese Superbonus del 2022, con riporto della prima rata di detrazione al periodo d’imposta 2023, e di successiva cessione delle restanti nove rate di detrazione residue (possibilità, come noto, ammessa fino al 28 maggio 2024 e poi esclusa con l’entrata in vigore della Legge 23 maggio 2024, n. 67).
Sotto il profilo prettamente giuridico nulla impediva al contribuente, per le spese Superbonus relative al periodo d’imposta 2022, di esercitare l’opzione per la ripartizione decennale, detraendo la prima quota nel periodo d’imposta 2023, e poi di cedere nel periodo intercorrente dal 5 aprile 2024 al 28 maggio 2024 le nove quote di detrazione residue. In tal senso, infatti, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022, come tutti gli altri che lo hanno preceduto, prevede che la cessione delle rate residue, fino alla sua abrogazione avvenuta il 29 maggio 2024, potesse avvenire entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Ammissibilità desumibile anche sotto il profilo tecnico. Si colga, infatti, che il software ministeriale per la compilazione della Comunicazione di esercizio dell’opzione ammetteva tale possibilità.