17 settembre 2024 – Detrazione Iva al 100% per i pedaggi autostradali

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta ad un interpello inedito, chiarisce quando è possibile detrarre integralmente le spese per il pedaggio autostradale.
Sul punto è doveroso ricordare che il regime di detraibilità IVA delle automobili è disciplinato dalla lett. c) dell’art. 19-bis1 del D.p.r. 633/1972, norma che prevede, in generale, la detrazione al 100% nell’ipotesi in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa, formano oggetto dell’attività d’impresa o siano utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio, ed una detrazione al 40% nell’ipotesi in cui non siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione.
Secondo il disposto di cui alla lett. d), la medesima disciplina si applica anche alle spese connesse all’utilizzo del veicolo che, se assolte mediante pagamenti tracciabili, sono ammesse “in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione” degli stessi.
Chiarito ciò, un importante player che offre all’interno del panorama nazionale servizi connessi alla viabilità autostradale ha fatto presente all’Agenzia di aver sviluppato un servizio di gestione di mobilità delle medio/grandi flotte aziendali, attraverso l’integrazione di un sistema di fatturazione ed un software gestionale atto a gestire ed organizzare il pedaggio che le imprese clienti sostengono per i viaggi di trasferta di lavoro, ed è interessato a conoscere il trattamento ai fini IVA di tale servizio.
In particolare, attraverso l’implementazione di sistemi dashboard di elaborazione di dati informatici, alert di monitoraggio sugli utilizzi e di report periodici, è data la possibilità alle aziende che usufruiscono del servizio di “verificare ed avere un pieno e puntuale controllo amministrativo dei pedaggi, parcheggi e altri servizi” strettamente collegati a viaggi o spostamenti effettuati dai dipendenti per esclusiva finalità aziendale.
Mediante tale servizio, le società clienti possono addebitare, a quei clienti a cui è concessa l’automobile in uso promiscuo, i costi relativi ai pedaggi o ai parcheggi ed altri servizi non collegati alle trasferte autorizzate per motivi personali e di sostenere direttamente quelle effettuate per motivi di lavoro, classificando i relativi consumi ad esclusivo uso “aziendale” o “privato”.
Tale metodologia consentirebbe di monitorare e classificare i singoli consumi, addebitando al dipendente nella busta paga il costo del servizio utilizzato per motivi personali.
In considerazione di quanto sopra, il soggetto istante ritiene che attraverso il proprio servizio le società sue clienti possano detrarre integralmente l’IVA relativa agli addebiti dei pedaggi autostradali per i quali è dimostrabile la natura di spesa di trasferta del dipendente sostenuta nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.
Preliminarmente, l’Agenzia ribadisce il trattamento ai fini IVA delle spese connesse all’utilizzo dell’autovettura specificando che la circostanza per cui sia analiticamente possibile distinguere l’utilizzo del servizio effettuato dal dipendente nell’interesse esclusivo del datore di lavoro, permetta l’integrale deducibilità di tale componente reddituale, poiché spesa direttamente afferente alle operazioni imponibili ex c. 4 dell’art. 19. Al contrario, per le altre componenti citate nella lett. d), l’Agenzia non ritiene applicabile questo principio, in quanto il veicolo è comunque destinato ad un utilizzo promiscuo, e torna applicabile il regime di parziale detraibilità al 40%.
L’Agenzia ritiene, infatti, che “solo per i pedaggi l’utilizzo dello strumento tecnico oggetto dell’interpello consente di determinare in maniera oggettiva e puntuale l’imposta pagata per rivalsa esclusivamente riferibile all’uso imprenditoriale”.