Con la risposta all’interpello n. 203 del 15 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di variazione dell’IVA in diminuzione nell’ipotesi di rinuncia unilaterale del credito vantato nei confronti del cliente fallito.
Nel caso prospettato, trattandosi di un credito senza alcuna possibilità di recupero, il soggetto istante intende rinunciare allo stesso, con l’obiettivo di recuperare l’IVA anticipatamente rispetto alla conclusione della procedura.
Il dubbio interpretativo sottoposto all’Agenzia è, quindi, relativo alla possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione dell’imposta anticipatamente alla definitività del piano di riparto, a seguito della rinuncia al credito vantato nei confronti del fallimento, nel presupposto che quest’ultima non sia dissimile dai casi di risoluzione, rescissione, annullamento, ovvero scioglimento per mutuo dissenso dell’originario contratto, per i quali il credito, per la parte rinunciata, non può essere in alcun modo soddisfatto dal debitore insolvente.
L’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che se, un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.
Ad avviso dell’Agenzia, la rinuncia unilaterale al credito che l’istante intende esercitare nei confronti del fallimento non può essere assimilata ad alcuna delle ipotesi sopra elencate; infatti, nel caso di rinuncia unilaterale all’incasso del credito, l’operazione economica originaria che ha determinato l’esercizio della rivalsa dell’imposta, non viene meno in tutto o in parte, né se ne riduce l’ammontare imponibile.
In altre parole, l’incasso del credito, cui l’istante intende rinunciare, riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva.
Del resto, il mancato incasso del credito costituisce presupposto per la variazione dell’imponibile e dell’imposta solo in presenza di una procedura concorsuale o di azioni esecutive rimaste infruttuose, come si desume dall’art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972.
Di conseguenza, la nota di variazione può essere emessa – in assenza di una specifica previsione contrattuale, ovvero di un accordo sopravvenuto dei contraenti entro un anno dall’operazione originaria – solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale, ovvero – per le procedure concorsuali aperte dal 26 maggio 2021 – a partire dalla data in cui il debitore è stato assoggettato ad una procedura concorsuale.