17 marzo 2025 – L’IVA ridotta per la costruzione di edifici è vincolata alla categoria catastale

Negli ultimi mesi, gli organi di stampa hanno diffuso la notizia di accertamenti catastali con i quali l’Agenzia delle Entrate (Ufficio Territorio) ha, in diverse aree del Paese, determinato un nuovo classamento, dalla categoria A/2 alla categoria A/1, per immobili abitativi oggetto di recente nuova costruzione.
Una riclassificazione di questo tipo può determinare effetti significativi anche in merito all’applicazione dell’IVA sulle prestazioni di servizi relative alla costruzione degli edifici a destinazione abitativa.
Il criterio catastale è stato introdotto dall’art. 33 del DLgs. 175/2014, sostituendo anche nella normativa IVA (come era avvenuto in precedenza per le disposizioni in tema di imposta di registro), la nozione di fabbricati “non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969” con l’identificazione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La legislazione vigente si limita a ricondurre le agevolazioni in termini di aliquota IVA, per la costruzione di case di abitazione, alla sola circostanza che le unità immobiliari non siano contraddistinte da determinate categorie catastali (A/1, A/8 e A/9) che identificano i fabbricati “di lusso”.
Nonostante quest’ultimo criterio possa considerarsi come sufficientemente “oggettivo”, ciò impone all’impresa di costruzione — mediante il tecnico deputato a rilasciare la documentazione per l’iter autorizzativo edificatorio — un’accurata valutazione della classe catastale in cui s’intende classificare il fabbricato, al fine di prevenire eventuali contestazioni successive che potrebbero pregiudicare la corretta applicazione dell’IVA (e il costo complessivo dell’operazione, considerato che le unità abitative sono rivolte a persone fisiche prive del diritto alla detrazione dell’imposta).
Sebbene l’accatastamento del fabbricato (e, di conseguenza, l’eventuale rettifica in sede di accertamento) avvenga solo al termine della costruzione, prima della segnalazione certificata di agibilità ex art. 24 del DPR 380/2001, è tuttavia opportuno che una previsione della corretta categoria catastale, sulla base del progetto, avvenga già nelle fasi di avvio del cantiere.