Nei contesti familiari, può accadere che il sostenimento delle spese per interventi edilizi effettuati sulle unità immobiliari, così come gli acquisti delle predette unità, debba avvenire da parte di un familiare convivente.
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 è pacifico che la detrazione fiscale, spettante in relazione alla tipologia di interventi effettuati, possa essere fruita anche dal familiare che convive con il possessore, o con il detentore, dell’immobile e sostiene le spese per l’esecuzione degli interventi “edilizi” (per familiare, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del TUIR, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
Ciò che però è determinante affinché il familiare convivente possa beneficiare della detrazione fiscale è che le fatture siano a lui intestate e che sia lui a sostenere la relativa spesa, provvedendo al pagamento mediante bonifico “agevolato”.
Per quanto concerne le spese sostenute dal 2025 è importante capire quale sia l’aliquota della detrazione spettante per il familiare convivente che sostiene le spese per gli interventi “edilizi”, soprattutto alla luce delle novità introdotte dall’art. 1 comma 10 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) mediante l’inserimento dell’art. 16-ter del TUIR, che prevede nuovi limiti agli oneri detraibili per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Sul fatto che per la quasi totalità degli interventi possa competere al familiare convivente che sostiene le relative spese la detrazione con aliquota del 36% per quelle sostenute nel 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027 non ci sono dubbi.
Qualche dubbio nasce però se al familiare convivente possano competere le aliquote maggiorate, del 50% per le spese 2025 e del 36% per le spese 2026 e 2027, per via del dato letterale della norma contenuta nell’art. 16 comma 1 del DL 63/2013, modificata dalla legge di bilancio 2025, secondo cui la detrazione “è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.
In attesa di conoscere quale sia l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, è vero che testualmente le aliquote “maggiorate” spettano soltanto ai proprietari o ai titolari di diritti reali sull’abitazione principale, ma è anche vero che anche l’art. 16-bis comma 1 del TUIR disciplinante l’agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prevede che il bonus fiscale spetti per le spese documentate “sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi” e che la prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ha sempre esteso l’agevolazione anche ai familiari conviventi che devono sostenere le spese per gli interventi.