Una delle più comuni e note detrazioni dall’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche è quella prevista dall’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR e relativa alle spese mediche.
Questa tipologia di costi, se adeguatamente documentati con scontrino o fattura recanti il codice fiscale del contribuente, danno il diritto ad una detrazione pari al 19% sull’ammontare complessivo di questa categoria di spese, per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11.
Di regola, si può usufruire della detrazione solo se le spese sono rimaste effettivamente a carico del contribuente.
Tuttavia, vi sono dei casi in cui la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche se le stesse sono state rimborsate.
In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate per effetto di: premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente (per i quali non spetta alcun beneficio); assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d’imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito); la presenza di eventuali premi versati per queste assicurazioni è evidenziata nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto.
In tali ipotesi, la detrazione è ammessa in quanto i premi pagati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.
Non si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente: nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto; le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso contribuente a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che, fino a 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito complessivo.
Questi contributi sono indicati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta.
In questi casi, comunque, è ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.
Se i contributi versati sono superiori al limite di 3.615,20 euro, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata, calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il tetto di 3.615,20 euro e il totale dei contributi versati.
Anche i contributi versati in misura eccedente sono riportati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate fornisce un esempio per chiarire meglio il concetto.
Si consideri il caso di un contribuente che in un anno: ha versato 5.000 euro di contributi per assistenza sanitaria, ha sostenuto spese mediche per 10.000 euro; ha ricevuto un rimborso di 8.000 euro.
Le spese che egli può portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi sono le seguenti: l’importo non rimborsato, detraibile, è di 2.000 euro (10.000-8.000); per calcolare la quota detraibile delle spese rimborsate bisogna prima calcolare la percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza, rispetto al limite di 3.615,20 euro, e il totale dei contributi versati. Tale percentuale è quindi pari a (5.000 – 3.615,20) / 5.000 = 27,7%. Pertanto, la quota detraibile delle spese rimborsate è 8.000 x 27,7% = 2.216 euro. Il contribuente può quindi portare in detrazione 4.216 euro (2000 + 2.216).
Lo stesso principio si applica anche quando sono stati versati contributi associativi alle società di mutuo soccorso (detraibili nel limite di 1.300 euro).