17 giugno 2024 – Termini di accertamento ridotti con pagamenti tracciati

L’articolo 3 del D.lgs. 127/2015 prevede la possibilità di ridurre di due anni (ovvero da cinque a tre anni successivi a quello di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi) i termini di decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria ai fini delle imposte sui redditi (limitatamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo) ed IVA.
Questa facoltà può essere esercitata (con conseguente opzione da manifestare nel Modello Unico, quadro RS, del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione medesima) a condizione che il contribuente, soggetto con partita IVA tenuto agli obblighi di fatturazione elettronica, garantisca la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni superiori ad euro 500,00 (la barratura della casella è di particolare importanza, in quanto la mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento).
Nello specifico (artt. 3-4 DM 4 agosto 2016) la riduzione può essere riconosciuta nei confronti di coloro che: documentano le operazioni effettuate esclusivamente mediante fatturazione elettronica e/o corrispettivi elettronici (come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 11 maggio 2021 n. 331, al fine di ottenere il beneficio, anche gli operatori che esercitano una delle attività esonerate dall’obbligo di certificazione con rilascio di documento commerciale, in base al Dm 10 maggio 2019, sono tenuti ad attrezzarsi per emettere scontrino o fattura elettronica. Inoltre, nella risposta 29 agosto 2022 n. 438 è stato ulteriormente precisato che gli operatori non tenuti a emettere fattura elettronica o a documentare la cessione con scontrino o ricevuta possono usufruire della riduzione dei termini di accertamento se scelgono ugualmente di fatturare la vendita o di effettuare la registrazione e la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi); garantiscono la tracciabilità degli incassi ricevuti e dei pagamenti effettuati per operazioni superiori ad euro 500,00.
Quali strumenti di pagamento sono accettati il bonifico bancario o postale, la carta di debito di credito e gli assegni bancari, circolari o postali recanti la clausola di non trasferibilità, le ricevute bancarie ed i MAV (risposta a interpello n. 404/2022).
Per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, ai soggetti che effettuano commercio al dettaglio (operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. 633/1972) è richiesto, oltre al fatto di garantire la tracciabilità dei pagamenti, di optare per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (ex art. 2, c. 1, D.lgs. 127/2015).
Viceversa, dal beneficio sono esclusi coloro che non documentano le operazioni con e-fattura o corrispettivi telematici. Ad esempio, sono esclusi coloro che hanno adottato il regime forfetario e che, per il 2023, non erano ancora tenuti a emettere fattura elettronica via Sdi (per ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro) e non se ne sono avvalsi su base volontaria. Analogamente, i commercianti al minuto che sono esonerati dall’obbligo di invio dei corrispettivi (es. chi effettua vendite on line) non possono fruire della riduzione dei termini se non hanno provveduto alla memorizzazione e trasmissione dei dati in via facoltativa.
Per poter fruire dell’agevolazione è necessario barrare la specifica casella presente nel modello (rigo RS136 per i modelli PF e SP, rigo RS269 per il modello SC), pena la perdita di efficacia dell’agevolazione (art. 4 del DM 4 agosto 2016).