17 giugno 2024 – Rivalutazione parziale di terreni/partecipazioni in caso di versamento carente

Al di là delle problematiche che hanno luogo per l’omesso versamento della prima o unica rata dovuta per la rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni – il quale, secondo prassi e giurisprudenza, rende inefficace l’intera procedura – vi è la possibilità, per chi paga meno di quanto complessivamente dovuto per l’affrancamento degli asset detenuti, di beneficiarne comunque, sebbene parzialmente.
Dopo aver esaminato le conseguenze, potenzialmente anche gravi, del mancato versamento di quanto dovuto per la prima/unica rata in caso di rivalutazione dei terreni o delle partecipazioni – almeno secondo quanto sostenuto dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza di legittimità maggioritarie – si può ora considerare una diversa tematica, tale per cui quanto pagato in misura insufficiente entro il prossimo 30 giugno (con slittamento al 1° luglio in quanto la scadenza naturale cade di domenica), può comunque condurre all’affrancamento parziale dei beni in esame.
Stesso ragionamento vale poi in generale per il soggetto che, dato un determinato titolo partecipativo detenuto – tipicamente una quota di Srl, che a differenza delle azioni di Spa risulta indivisibile – decida liberamente se: optare per la rivalutazione “integrale” dell’intera partecipazione detenuta (100% del titolo che ha in portafoglio), oppure se procedere affrancando solamente una parte della stessa partecipazione.
Quest’ultima possibilità risulta percorribile da parte del contribuente tramite il versamento della percentuale dell’imposta sostitutiva che corrisponde alla porzione di partecipazione che intende rivalutare.
In ultima istanza, dunque, il fatto che il contribuente abbia optato per la rivalutazione parziale è circostanza che si può desumere dal “comportamento concludente” del medesimo contribuente, il quale versa per l’appunto solamente una porzione dell’imposta sostitutiva complessivamente dovuta, per il 2024 in misura pari al 16%, con riguardo alla rivalutazione del 100% della partecipazione che possiede.
Si può notare come in questo senso si siano altresì espresse sia la Suprema Corte (si veda ad esempio Cassazione n. 9507 del 18/04/2018, che ha richiamato la precedente n. 24057 del 12/11/2014) che l’Amministrazione finanziaria: in particolare l’autorità fiscale, con la circolare n. 12/E del 31/01/2002 (§ 2), documento di prassi che richiama la precedente circolare ministeriale n. 165 del 24/06/1998, ha espressamente ammesso la facoltà per il contribuente di rivalutare parzialmente la propria partecipazione detenuta.
Nello specifico, trattando della “Rideterminazione parziale del valore della partecipazione”, l’Agenzia ha affermato che “è stato già chiarito che, nel caso in cui il contribuente si avvalga del regime impositivo di cui all’articolo 5 del D.lgs. n. 461 del 1997 (regime dichiarativo), qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse, per individuare quelli per i quali è stato rideterminato il costo o il valore di acquisto si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi.
Ciò accade, specifica l’Agenzia delle Entrate, qualora l’importo versato per la sostitutiva risulti inferiore a quello dovuto per la rivalutazione della partecipazione complessivamente considerata.
In proposito occorre evidenziare che, con la successiva circolare n. 81 del 06/11/2002 (§ 3.3), l’Amministrazione finanziaria ha ulteriormente argomentato che la quota di partecipazione rivalutata in misura parziale costituisce un autonomo strato “LIFO”, il quale si considera ceduto per primo all’atto delle successive vendite tale partecipazione – lo stesso principio risultava invero già desumibile dalla risposta ad un quesito (§ 2.1) di cui alla circolare n. 9 del 30/01/2002, venendo poi confermato nella circolare n. 1/E del 22/01/2021 (§ 2.3).
Questo, evidentemente, in applicazione di quanto previsto dall’art. 67, comma 1-bis, del Tuir, norma in base alla quale “Agli effetti dell’applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente”.