16 novembre 2023 – Società cooperative con ristorni a due vie

Nella giornata di ieri, 15 novembre 2023, il CNDCEC e l’Alleanza delle cooperative italiane hanno pubblicato una circolare congiunta, datata 9 novembre 2023, che illustra il contenuto degli emendamenti ai principi contabili nazionali dedicati alle società cooperative e ne analizza le conseguenze applicative, in prossimità della loro entrata in vigore.
Gli emendamenti, approvati in via definitiva il 9 giugno 2022, si applicano, infatti, ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva.
Le tematiche oggetto di analisi sono, in particolare: gli strumenti partecipativi tipici delle cooperative; l’impairment test delle immobilizzazioni; l’informativa di bilancio; i ristorni.
Sotto il primo profilo, secondo il § 9A introdotto nel documento OIC 28, le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa (introdotte dalla L. 59/92 con la finalità di impedire che le cooperative, per problemi di sottocapitalizzazione, non riuscissero a svolgere adeguatamente la loro funzione mutualistica) sono classificate nel capitale sociale delle società cooperative, al pari delle altre categorie di azioni. La circolare CNDCEC-Alleanza delle cooperative ha osservato, al riguardo, che l’OIC ascrive correttamente al capitale sociale gli strumenti partecipativi tipici dell’ordinamento cooperativo. Vi è, quindi, il definitivo riconoscimento di tali strumenti finanziari quali titoli di partecipazione al capitale.
Per quanto attiene, invece, all’impairment test, è stato emendato il documento OIC 9 con l’inserimento del § 26.A, secondo cui, nella stima del tasso di sconto da utilizzare per determinare il valore d’uso di un’attività, le società cooperative tengono conto delle limitazioni normative previste dall’art. 2514 c.c. alla distribuzione dei dividendi e delle riserve ai soci cooperatori.
Inoltre, se le previsioni di attribuzione dei ristorni sono state considerate come distribuzione di utili ai soci, la previsione della loro attribuzione ai soci non viene inclusa nei flussi finanziari attesi, ma considerata nella determinazione del tasso di sconto.
Sotto questo aspetto, la circolare precisa che il calcolo dovrà tenere altresì conto degli effetti fiscali connessi alle limitazioni ex art. 2514 c.c.
In relazione all’informativa di bilancio, è stato emendato il documento OIC 12, con l’inserimento dell’Appendice C recante l’informativa sui criteri per la definizione della prevalenza ex art. 2513 comma 2 c.c. (da documentare nella Nota integrativa) e l’informativa sull’attività svolta con i soci ex art. 2545-sexies c.c. (che può essere fornita negli schemi di bilancio oppure nella Nota integrativa).
In questo ambito, gli emendamenti hanno, inoltre, chiarito che le società cooperative che rientrano nella categoria delle micro imprese e si avvalgono della facoltà di non redigere la Nota integrativa ai sensi dell’art. 2435-ter comma 2 c.c. devono fornire le informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies c.c. in calce allo Stato patrimoniale.
È, inoltre, fornito un facsimile di informativa obbligatoria.
Infine, per quanto attiene ai ristorni, i § 23A e 23B introdotti nel documento OIC 28 stabiliscono che gli stessi sono iscritti tra i debiti, quando, nel rispetto dei criteri previsti dall’atto costitutivo, lo statuto e/o il regolamento di cui all’art. 2521 c.c. prevedono che esiste un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni. La contropartita del debito è imputata a Conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura.
Quando, invece, lo statuto e/o il regolamento non prevedono un’obbligazione alla ripartizione, i ristorni sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell’utile, cioè nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci, sorge l’obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni.
La tematica è oggetto di analisi approfondita da parte della circolare, che evidenzia come l’OIC sia pervenuto ad una formulazione di equilibrio, che fa salva la possibilità di un doppio metodo di contabilizzazione e che riduce al minimo gli oneri di adeguamento per le cooperative, le quali potrebbero recepire le raccomandazioni dell’OIC modificando esclusivamente i regolamenti interni.
L’obbligo di ripartizione può, infatti, trovare fonte in una previsione statutaria o in un combinato disposto di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento. In tal caso, la previsione statutaria può essere generica o meramente autorizzatoria, purché esplicita nel rinviare ad un regolamento le modalità di attribuzione del ristorno (il regolamento può costituire la fonte dell’obbligo di ripartizione).
CNDCEC e Alleanza delle cooperative evidenziano, da ultimo, le conseguenze giuridiche e tributarie collegate al diverso metodo di contabilizzazione dei ristorni.