Il 20 maggio 2024 scade il termine per il versamento dei contributi dovuti all’ENASARCO relativi al primo trimestre dell’anno 2024.
Stante quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento ENASARCO delle attività istituzionali, la contribuzione è trimestrale (quindi non a cadenza mensile) e deve pervenire alla Fondazione, salvo diversa scadenza, entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei trimestri. Di conseguenza, per la contribuzione dovuta per l’anno 2024 i termini di versamento scadono il: 20 maggio 2024, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo; 20 agosto 2024, per i mesi di aprile, maggio e giugno; 20 novembre 2024, per i mesi di luglio, agosto e settembre; 20 febbraio 2025, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Si ricorda che l’ENASARCO è la Fondazione che si occupa di erogare agli agenti e ai rappresentanti del commercio di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c. la pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti, integrativa rispetto al trattamento riconosciuto dall’INPS per effetto dell’iscrizione all’apposita gestione speciale. L’ENASARCO persegue, inoltre, fini di formazione, qualificazione professionale, solidarietà in favore degli iscritti e cura la gestione dell’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia nonché delle altre provvidenze individuate dalla contrattazione collettiva.
Sono obbligati all’iscrizione alla Fondazione tutti i suddetti soggetti che operino, individualmente o in forma societaria o associata, sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.
Per quanto concerne il calcolo del contributo dovuto alla Fondazione, l’art. 4 del Regolamento stabilisce che il contributo previdenziale obbligatorio è determinato applicando la percentuale del 17% su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate (compresi acconti e premi). La percentuale del 17% è ripartita tra preponente e agente in misura paritetica (8,5% ciascuno) ed è composta da un 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali e il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà.
È il preponente il soggetto tenuto al versamento della contribuzione intera, trattenendo la quota parte dell’agente all’atto di pagamento delle somme a lui dovute.
Il contributo è calcolato, per ciascun rapporto di agenzia, entro un minimale e un massimale stabilito annualmente. Nello specifico, con riferimento all’anno 2024, per: l’agente plurimandatario il massimale è pari a 29.818 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 5.069,06 euro), mentre il minimale contributivo è pari a 502 euro (125,50 euro a trimestre); l’agente monomandatario il massimale è pari a 44.727 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.603,59 euro), mentre il minimale contributivo è pari a 1.002 euro (250,50 euro a trimestre).
Una specifica contribuzione è poi prevista dall’art. 6 del Regolamento per il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In questo caso, infatti, il contributo è determinato applicando un’aliquota differenziata in base a scaglioni di importi provvigionali annui e, nello specifico, pari a: 4% (3% preponente – 1% agente), per provvigioni annue fino a 13.000 euro; 2% (1,50% preponente – 0,50% agente), per provvigioni annue da 13.000,01 euro e fino a 20.000 euro; 1% (0,75% preponente – 0,25% agente), per provvigioni annue da 20.000,01 euro e fino a 26.000 euro; 0,50% (0,30% preponente – 0,20% agente), per provvigioni oltre i 26.000 euro.
Sotto il profilo operativo, nella propria area riservata all’interno del portale dell’ENASARCO, l’impresa preponente deve compilare la distinta on line, inserendo le provvigioni dei propri agenti, e in automatico verrà calcolato il contributo dovuto. Per il versamento, è possibile scegliere tra: PagoPA; Addebito su c/c bancario della ditta mandante.
Le imprese preponenti che utilizzano l’addebito automatico bancario dovranno confermare la distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza.