16 maggio 2024 – Contributi ENASARCO per il primo trimestre entro il 20 maggio

Il 20 maggio 2024 scade il termine per il versamento dei contributi dovuti all’ENASARCO relativi al primo trimestre dell’anno 2024.
Stante quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento ENASARCO delle attività istituzionali, la contribuzione è trimestrale (quindi non a cadenza mensile) e deve pervenire alla Fondazione, salvo diversa scadenza, entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei trimestri. Di conseguenza, per la contribuzione dovuta per l’anno 2024 i termini di versamento scadono il: 20 maggio 2024, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo; 20 agosto 2024, per i mesi di aprile, maggio e giugno; 20 novembre 2024, per i mesi di luglio, agosto e settembre; 20 febbraio 2025, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Si ricorda che l’ENASARCO è la Fondazione che si occupa di erogare agli agenti e ai rappresentanti del commercio di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c. la pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti, integrativa rispetto al trattamento riconosciuto dall’INPS per effetto dell’iscrizione all’apposita gestione speciale. L’ENASARCO persegue, inoltre, fini di formazione, qualificazione professionale, solidarietà in favore degli iscritti e cura la gestione dell’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia nonché delle altre provvidenze individuate dalla contrattazione collettiva.
Sono obbligati all’iscrizione alla Fondazione tutti i suddetti soggetti che operino, individualmente o in forma societaria o associata, sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.
Per quanto concerne il calcolo del contributo dovuto alla Fondazione, l’art. 4 del Regolamento stabilisce che il contributo previdenziale obbligatorio è determinato applicando la percentuale del 17% su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate (compresi acconti e premi). La percentuale del 17% è ripartita tra preponente e agente in misura paritetica (8,5% ciascuno) ed è composta da un 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali e il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà.
È il preponente il soggetto tenuto al versamento della contribuzione intera, trattenendo la quota parte dell’agente all’atto di pagamento delle somme a lui dovute.
Il contributo è calcolato, per ciascun rapporto di agenzia, entro un minimale e un massimale stabilito annualmente. Nello specifico, con riferimento all’anno 2024, per: l’agente plurimandatario il massimale è pari a 29.818 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 5.069,06 euro), mentre il minimale contributivo è pari a 502 euro (125,50 euro a trimestre); l’agente monomandatario il massimale è pari a 44.727 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.603,59 euro), mentre il minimale contributivo è pari a 1.002 euro (250,50 euro a trimestre).
Una specifica contribuzione è poi prevista dall’art. 6 del Regolamento per il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In questo caso, infatti, il contributo è determinato applicando un’aliquota differenziata in base a scaglioni di importi provvigionali annui e, nello specifico, pari a: 4% (3% preponente – 1% agente), per provvigioni annue fino a 13.000 euro; 2% (1,50% preponente – 0,50% agente), per provvigioni annue da 13.000,01 euro e fino a 20.000 euro; 1% (0,75% preponente – 0,25% agente), per provvigioni annue da 20.000,01 euro e fino a 26.000 euro; 0,50% (0,30% preponente – 0,20% agente), per provvigioni oltre i 26.000 euro.
Sotto il profilo operativo, nella propria area riservata all’interno del portale dell’ENASARCO, l’impresa preponente deve compilare la distinta on line, inserendo le provvigioni dei propri agenti, e in automatico verrà calcolato il contributo dovuto. Per il versamento, è possibile scegliere tra: PagoPA; Addebito su c/c bancario della ditta mandante.
Le imprese preponenti che utilizzano l’addebito automatico bancario dovranno confermare la distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza.