Pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2025, protocollo n. 9491/2025, avente ad oggetto l’approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2025 da presentare nell’anno 2025 per il periodo d’imposta 2024. Poche le novità rispetto al modello del periodo d’imposta precedente.
Approvati in via definitiva il modello IVA 2024 e il modello IVA base 2024, versione semplificata destinata ai contribuenti che hanno determinato l’imposta secondo le regole ordinarie. I modelli dichiarativi dovranno essere presentati nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025, direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, ovvero tramite un intermediario abilitato. Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
In via generale sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali di cui agli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972, titolari di partita iva. Sono invece esonerati dall’adempimento, fra gli altri, i contribuenti in regime forfettario, i contribuenti che hanno registrato per il periodo d’imposta 2024 esclusivamente operazioni esenti di cui all’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, i contribuenti dispensati dagli obblighi di fatturazione e registrazione, le imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda.
Il modello IVA base, composto esclusivamente dai quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT, potrà essere utilizzato, sia per persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:
hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, senza adottare regimi speciali di determinazione dell’imposta dovuta (articolo 34 per gli agricoltori o all’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio); hanno effettuato, solo in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis; non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.); non siano esportatori abituali che abbiano effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta; non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Nel merito del Provvedimento non si rilevano novità sostanziali rispetto al modello dell’anno precedente. Il quadro VM è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” al fine di dare seguito a quanto previsto dall’ art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023. Nel quadro VO sono stati introdotti i righi VO18, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare per l’applicazione del regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 63, della Legge n. 190 del 2014, e VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 36 del 2024.
Piuttosto si coglie l’occasione per ricordare che, come indicato nella Risoluzione n. 104/E del 2017, il modello IVA 2025 è anche lo strumento per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti od errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche iva relative al periodo d’imposta 2024. Per ogni comunicazione LIPE omessa od integrata per il tramite della dichiarazione IVA è prevista la sanzione amministrativa di 500 euro, ravvedibile con la riduzione ad 1/8 (62,50 euro).