16 gennaio 2024 – Semplificati alcuni adempimenti per i sostituti d’imposta, ma non nel 2024

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2024 n. 9 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. decreto legislativo “Adempimenti”) sono confermate le semplificazioni in favore dei sostituti d’imposta contenute nelle prime bozze del provvedimento, le quali non sono però applicabili agli adempimenti da effettuare nel 2024.
Per quanto concerne la Certificazione Unica, l’art. 3 del DLgs. 1/2024 inserisce il nuovo comma 6-septies all’art. 4 del DPR 322/98, prevedendo l’esonero dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della predetta certificazione per i compensi, comunque denominati, corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfetario (L. 190/2014) e, in via residuale, il regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/2011). In precedenza, benché sui compensi erogati a tali contribuenti non venisse operata la ritenuta d’acconto per effetto delle disposizioni di esonero previste nelle leggi istitutive dei citati regimi agevolati, i sostituti d’imposta erano comunque tenuti al rilascio della Certificazione Unica, nella quale i compensi erogati erano identificati tramite specifici codici, e alla relativa trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
La nuova disposizione opera “a decorrere dall’anno d’imposta 2024”, ossia a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate nel 2025 con riguardo all’annualità 2024. Ciò si pone in linea con l’operatività generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica via SdI dal 1° gennaio 2024 che – come si legge nella Relazione illustrativa al decreto – costituisce la ragione dell’introdotta semplificazione.
Resta invece confermato il rilascio delle Certificazioni Uniche 2024, relative al 2023, entro il 16 marzo 2024. Tali Certificazioni Uniche dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 18 marzo 2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato), oppure entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del modello 770/2024) se contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le Certificazioni Uniche sono d’ausilio ai contribuenti che applicano questi regimi semplificati per monitorare gli incassi, operazione necessaria e strumentale tanto per controllare il rispetto del limite di ricavi e compensi per la permanenza nel regime, quanto per la determinazione del reddito nel rispetto del principio di cassa. Venendo meno tale certificazione, l’unico strumento per far fronte a tali necessità – ove non ancora adottato – sarà un monitoraggio analitico dei singoli incassi. Sotto questi profili, la fatturazione elettronica non è d’aiuto all’Amministrazione in quanto consente di conoscere nell’immediato le prestazioni effettuate, non le somme effettivamente incassate.
Il DLgs. 1/2024 prevede poi un’altra semplificazione in capo ai sostituti d’imposta che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma. In particolare, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 1/2024, si prevede che tali soggetti possano comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle ritenute e delle trattenute operate, degli eventuali importi a credito e di altri dati che saranno individuati da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, contestualmente ai versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute, utilizzando i servizi dell’Agenzia dell’Entrate per la predisposizione dei modelli F24. Tali comunicazioni saranno equiparate a tutti gli effetti all’esposizione dei medesimi dati nel modello 770 di cui all’art. 4 comma 1 del DPR 322/98, evitando così di dover inserire nel suddetto modello dati già comunicati.
La descritta disposizione si applica, in via sperimentale: ai sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque, numero che può essere ampliato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025 (avendo quindi effetto sul 770 da presentare nel 2026).
Si specifica che, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del DLgs. 1/2024, il pagamento delle ritenute e delle trattenute deve essere effettuato con il modello F24 di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97 presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione dei dati e il versamento delle ritenute/trattenute possono essere effettuati, ai sensi del successivo comma 5, direttamente dai sostituti d’imposta o tramite gli intermediari di cui all’art. 3 commi 2-bis e 3 del DPR 322/98.
L’adesione al descritto sistema semplificato avviene tramite comportamento concludente ed è vincolante per l’intero anno d’imposta in cui è esercitata. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individuerà gli specifici elementi informativi da comunicare e le modalità e i termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione.