Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 8230 pubblicato nella serata di ieri, 15 gennaio 2024, sono stati approvati i modelli IVA 2024 e IVA Base 2024, riferiti al periodo d’imposta 2023, con le relative istruzioni.
La novità principale consiste nell’abolizione del quadro VB del modello dichiarativo, nel quale i soggetti passivi che utilizzavano solo mezzi di pagamento tracciabili, al fine di ridurre al 50% le sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del DLgs. 471/97, erano tenuti a indicare i dati dei rapporti con gli istituti finanziari. La disposizione agevolativa di riferimento (art. 2 comma 36-vicies ter del DL 138/2011) è stata, infatti, modificata dal recente DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”), pubblicato sulla G.U. del 12 gennaio 2024. L’art. 15 del menzionato decreto elimina, infatti, l’obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari, sia nella dichiarazione IVA che nel modello REDDITI, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Inoltre, come già rilevato per la bozza del modello dichiarativo, è stato eliminato il quadro CS che consentiva ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37 del DL 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.
Al di là di queste significative semplificazioni, la struttura dei quadri della dichiarazione IVA resta sostanzialmente immutata, rispetto al precedente modello. Tra le novità di dettaglio, considerato il superamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sono stati eliminati i righi VA16 e VS23, riservati ai soggetti che avevano usufruito della sospensione dei versamenti prevista per fare fronte agli effetti economici della pandemia.
Nel rigo VF34, relativo al calcolo del pro rata, è stato eliminato il campo 9 riservato alle operazioni di cui all’art. 1 commi 452-453 della L. 178/2020, vale a dire: cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e prestazioni di servizi strettamente connesse; cessioni di vaccini contro il COVID-19 e prestazioni strettamente connesse. Si tratta di operazioni che, sino al 31 dicembre 2022, sono state considerate esenti IVA con diritto alla detrazione dell’imposta assolta.
La struttura del quadro VL rimane immutata, salvo l’inserimento del campo 3 nel rigo VL8 per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione di gruppo cessata.
Nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica (art. 1 commi 513-514 della L. 160/2019), è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario. Fra le modifiche apportate alle istruzioni del modello dichiarativo, si segnala che, con riguardo al rimborso della minore eccedenza del triennio in caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, è stato precisato che il credito rimborsabile sarà dato dal minor importo risultante dalla sommatoria, anno per anno, delle posizioni creditorie maturate dai soggetti coinvolti.
Il modello in esame dovrà essere presentato nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 (art. 8 comma 1 del DPR 322/98). Occorre inviare il modello entro il mese di febbraio (29 febbraio 2024), invece, qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale IVA (quadro VP) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2023 (art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010).