Dal 14 ottobre 2024 è in discussione generale alla Camera la proposta di legge, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali ed incentivi agli investimenti.
La proposta di legge, come modificata al Senato, interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle start-up e delle PMI innovative, nonché sui requisiti di capitale delle società d’investimento semplice.
In relazione all’iter della proposta, si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, l’esame presso la Camera verterà “soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti”.
Il provvedimento in esame si compone di cinque articoli e inizialmente contiene le definizioni rilevanti di start-up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. In particolare, s’intendono:
per start-up innovative, quelle di cui all’articolo 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012; per PMI innovative, le piccole e medie imprese (PMI) innovative, di cui all’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/2015.
S’interviene anche sulla disciplina delle detrazioni IRPEF per gli investimenti in start-up e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso d’incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell’eccedenza non detraibile in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.
L’articolo 3, introdotto al Senato, modifica la disciplina del Patrimonio Destinato, ampliandone le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane ed il rafforzamento delle filiere, reti ed infrastrutture strategiche.
Il successivo articolo 4, invece, chiarisce e specifica l’esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l’agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti “de minimis”.
Si esenta da imposizione sui redditi l’insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR che investono in imprese innovative.
L’articolo 5 provvede ad innalzare da 25 a 50 milioni di euro, il limite di patrimonio netto previsto per le società d’investimento semplice (SIS).
Nel corso dell’esame al Senato, in primo luogo, è stato inserito ex novo l’articolo 3, contenente una modifica alla disciplina del Patrimonio Destinato, volta ad ampliarne le facoltà operative, al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti ed infrastrutture strategiche.
Il comma 1 dell’articolo 3 in esame aggiunge il comma 5-bis all’articolo 27 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, specificandone la finalità nel sostegno alla patrimonializzazione delle imprese italiane ed al rafforzamento delle filiere, reti ed infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali.
Il suddetto nuovo comma 5-bis, come anticipato, amplia le facoltà d’investimento del Patrimonio Destinato, prevedendo che esso, limitatamente all’operatività a condizioni di mercato, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione, può, altresì, effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi d’investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione ed istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell’articolo 34, del Testo unico delle disposizioni in materia d’intermediazione finanziaria (TUF) o da gestori autorizzati, ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, del medesimo TUF, la cui politica d’investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato.
Occorre, altresì, ricordare che, il Patrimonio Destinato, può effettuare gli interventi previsti dal suddetto comma 5-bis subordinatamente ad una serie di condizioni.
Con riferimento all’articolo 4 della proposta di legge, sono state apportate le seguenti modifiche:
la rubrica è stata modificata nella parte in cui si specifica il riferimento alle disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche; il comma 1, lett. b), n. 1 e lett. d), n. 2, sono stati modificati aggiornando il riferimento normativo al nuovo articolo 21, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 651/2014 (Regolamento generale d’esenzione).