15 marzo 2024 – Modello LIPE con il nuovo limite dei versamenti periodici

Con il provvedimento n. 125654, pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha modificato alcune informazioni presenti nel modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE).
Ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010 si ricorda che la comunicazione è effettuata su base trimestrale e ha ad oggetto i dati delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti passivi IVA, siano esse mensili o trimestrali.
La prossima scadenza di presentazione del modello è il 31 maggio 2024, con riferimento ai dati del primo trimestre dell’anno in corso.
La modifica al modello si è resa necessaria, in particolare, per aggiornare la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica.
Con le novità previste dal DLgs. 1/2024, entrato in vigore lo scorso 13 gennaio, difatti, per le liquidazioni IVA effettuate su base mensile (art. 1 comma 4 del DPR 100/98), è stato elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del mese successivo.
Se l’importo dovuto non supera la soglia di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Anche per le liquidazioni IVA effettuate su base trimestrale, per effetto dell’apposita opzione prevista dall’art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99, è elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.
In questo caso, qualora l’importo dovuto non superi la soglia di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Le ulteriori modifiche al modello hanno carattere di dettaglio e sono finalizzate ad adeguare la modulistica e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente: è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali; la descrizione del rigo VP10 è sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”; nelle istruzioni, è stato eliminato il codice 2 relativo agli “Eventi eccezionali”; sempre nelle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP10, il titolo è così sostituito: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”; di conseguenza, è così aggiornato anche il primo periodo: “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto-legge n. 262/2006)”.