15 maggio 2024 – Apertura del MIMIT: agevolazioni “Nuova Sabatini” cumulabili con il “Credito d’imposta 5.0”

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il “Credito d’imposta 5.0”. Il credito di imposta 5.0 non costituisce un aiuto di Stato. Pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina “Nuova Sabatini”, fermo restando quanto previsto dalla normativa del credito di imposta (articolo 38, comma 18, del Dl 2 marzo 2024, n. 19) laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. La precisazione arriva dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, con l’aggiornamento del 13 maggio 2024 delle faq (n. 9.10) legate agli incentivi per l’acquisto di beni strumentali d’impresa (cd. Nuova Sabatini).
Le agevolazioni nuova sabatini sono cumulabili con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.
Laddove, pertanto, il cumulo sia consentito anche dalle specifiche disposizioni normative regolanti le ulteriori agevolazioni pubbliche e fatti salvi gli ulteriori limiti disposti dalla vigente normativa nazionale e unionale, esso non potrà portare al superamento: dell’intensità di aiuto più elevata applicabile alle agevolazioni Nuova Sabatini ai sensi del regolamento di esenzione per categoria pertinente in funzione dell’attività economica svolta dall’impresa beneficiaria, laddove le ulteriori agevolazioni cumulate siano in “de minimis”; dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fra quelli applicabili agli aiuti in questione, in base al regolamento di esenzione pertinente in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria, laddove le ulteriori agevolazioni cumulate siano concesse in regime di esenzione.
L’impresa deve dichiarare nel modulo di domanda gli estremi dei provvedimenti di concessione delle ulteriori agevolazioni pubbliche ottenute, incluse quelle a titolo di de minimis, a fronte dei beni oggetto del programma di investimento. Nella apposita tabella riepilogativa deve quindi indicare gli importi e l’Esl (equivalente sovvenzione lorda) delle agevolazioni concesse, nonché l’intensità di aiuto massima applicabile all’aiuto in questione in base al pertinente regolamento di esenzione.
Ricordiamo che l’equivalente sovvenzione lordo (noto anche come Esl) è l’unità di misura che viene utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto economico in rapporto all’intero ammontare dell’investimento. L’Esl viene utilizzata quando il contributo non è sotto forma di sovvenzione, ossia non è a fondo perduto. Quando si tratta di finanziamenti a tassi agevolati, l’Esl è calcolata rilevando il risparmio che si ottiene pagando tutti gli interessi a tassi più bassi rispetto a quelli di mercato. Quando l’Esl, invece, si riferisce ad una garanzia, si calcola come differenza tra il costo della garanzia pubblica, che generalmente è uguale a zero, e il costo di mercato corrispondente. La metodologia di calcolo dell’Esl è specificata e stabilita dalle linee di guida del MIMIT.
Poiché i limiti di cumulo trovano applicazione solo nel caso di ulteriori contributi pubblici inquadrabili come aiuti di Stato, le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono pertanto fruibili unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano aiuti di Stato.
Gli incentivi nuova sabatini sono cumulabili con credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore.
Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta (articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto”.
I contributi nuova sabatini sono cumulabili con le agevolazioni del conto energia, nel rispetto dei limiti previsti all’articolo 26 del D.lgs. 28 del 2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.
I tecnici del Mimit, affermano che i contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con gli interventi previsti dal PNRR. Nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento.