15 febbraio 2024 – Proroga con limiti per l’esenzione dei redditi fondiari di CD e IAP

Un emendamento del Governo introdotto in sede di conversione del DL 215/2023 (c.d. “Milleproroghe”) prevede l’estensione fino al 2025, seppure con limitazioni, dell’esenzione dall’IRPEF disposta per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), ex art. 1 comma 44 della L. 232/2016.
Dopo l’approvazione da parte delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, il Ddl. di conversione del Milleproroghe passa all’esame dell’Aula per poi essere trasmesso al Senato.
Come accennato, l’emendamento dispone la proroga, per gli anni 2024 e 2025, dell’esenzione dall’IRPEF dei redditi fondiari (dominicali e agrari) relativi ai terreni dichiarati da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola.
Per tali anni, tuttavia, l’applicazione dell’esenzione viene limitata ad alcune fasce reddituali (a differenza di quanto è stato disposto fino al 2023).
Viene infatti stabilito che “Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: fino a 10.000 euro, zero per cento; oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; oltre 15.000 euro, 100 per cento”.
Sono dunque definiti tre “scaglioni” di applicazione dell’agevolazione, tenuto conto che, per gli anni 2024 e 2025, i redditi dominicali e agrari (considerati congiuntamente) di CD o IAP: fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF; oltre i 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti nella misura del 50%; oltre i 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo.
Così, ad esempio, per i CD o gli IAP che possiedono redditi dominicali e agrari la cui somma è superiore a 15.000 euro: lo scaglione dei redditi fondiari fino a 10.000 euro è completamente esente; lo scaglione dei redditi fondiari tra i 10.000 euro e i 15.000 euro concorre limitatamente al 50% a determinare la base imponibile IRPEF; lo scaglione di redditi fondiari che supera i 15.000 euro va considerato interamente per calcolare la base imponibile IRPEF.
Per la determinazione dei predetti redditi (e l’individuazione degli scaglioni in base ai quali applicare l’esenzione in esame) si ritiene debbano valere le riduzioni previste a favore di CD e IAP dall’art. 1 comma 512 della L. 228/2012, a norma del quale, per calcolare i redditi dominicali e agrari, non si applica la rivalutazione del 30% al reddito risultante in Catasto (mentre rimane la rivalutazione dell’80% per i redditi dominicali e del 70% per i redditi agrari, ex art. 3 comma 50 della L. 662/96; per le ipotesi di applicazione cumulata con le agevolazioni dei terreni concessi in affitto a “giovani imprenditori agricoli” ex art. 14 comma 3 della L. 441/98).
Va aggiunto che, nell’emendamento al Ddl. di conversione del DL 215/2023, l’esenzione viene espressamente esclusa per le società (snc, sas, srl o società cooperative), con qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 99/2004, che hanno optato per la determinazione dei redditi su base catastale ex art. 1 comma 1093 della L. 296/2006.
Tale inciso normativo esplicita quanto già precisato dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui il reddito delle predette società agricole, benché determinato su base catastale, va comunque qualificato come “reddito d’impresa” (così anche il DM 213/2007); pertanto, dette società non possono beneficiare delle agevolazioni riservate ai redditi fondiari.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha peraltro aggiunto, per le medesime considerazioni, che non possono fruire dell’esenzione ex art. 1 comma 44 della L. 232/2016 neppure i soci delle snc e delle sas che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale. Al contrario, invece, l’Agenzia delle Entrate riconosce detta agevolazione per le società semplici che attribuiscono per trasparenza i redditi fondiari ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di CD o IAP (cfr. circ. n. 8/2017, § 9).