Si avvicina la scadenza per il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali per l’anno 2024. L’entità del versamento fa riferimento all’ammontare del capitale sociale al 01.01.2024 ed ammonta a: € 309,87 se il capitale sociale non è superiore a € 516.456,90; € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.
Con riguardo all’ambito soggettivo, sono obbligate al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali le società di capitali (Spa, S.r.l., Srls, Sapa), anche se in forma di società consortile, o si trovino in liquidazione ordinaria o in una procedura concorsuale diversa dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria).
Sono escluse dal versamento della tassa in questione: le società cooperative e di mutua assicurazione, le quali possono optare per una vidimazione facoltativa di € 67 per ogni 500 pagine (o frazione di 500 pagine); consorzi; le società di capitali dichiarate fallite; le società sportive dilettantistiche, ossia società di capitali senza scopo di lucro. Tra i soggetti esclusi, inoltre, rientrano le imprese individuali e le società di persone; gli enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ONLUS).
La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile): libro dei soci; libro delle obbligazioni; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti; ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio. Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati.
Il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: “Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara – bollatura numerazione libri sociali” prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.
Il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno (quest’anno il 16 cade di sabato, quindi la scadenza è posticipata al 18 marzo 2024), utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito.
Nella Sezione “Erario” vanno riportati i seguenti dati: codice tributo “7085”; periodo di riferimento “2024”.
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.