14 giugno 2024 – Dal 1° luglio ammesso lo sdoganamento centralizzato all’importazione

A partire dal 1° luglio 2024 (salvo eventuali rinvii), gli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali (AEOC) potranno avvalersi dello sdoganamento centralizzato all’importazione, di cui all’art. 179 del Reg. n. 952/2013, seppure nei limiti stabiliti dalla prima fase della sua implementazione (cfr. decisione di esecuzione Ue n. 2879/2023).
L’istituto – di ampio respiro e basato su un sistema transeuropeo di coordinamento tra gli uffici delle Dogane dislocati nel territorio della Ue – è volto a consentire agli importatori di espletare le formalità doganali nello Stato membro di stabilimento, a prescindere da quale sia lo Stato membro di importazione dei beni.
Nella prima fase di attuazione del progetto potranno beneficare della semplificazione tutti i tipi di merci, escluse quelle soggette ad accisa, le merci unionali nell’ambito di scambi con territori fiscali speciali e le merci soggette a misure di politica agricola comune.
L’AEOC presenterà dunque la dichiarazione doganale presso l’Ufficio del primo Paese, il quale provvederà a effettuare i necessari controlli e a riscuotere l’importo del dazio.
Il medesimo ufficio e l’omologo presso il quale saranno presentate le merci per l’importazione procederanno con lo scambio delle informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione in dogana e per lo svincolo delle merci.
L’AEOC verserà infine l’IVA nello Stato membro in cui i beni sono importati, in base all’aliquota ivi applicabile. Inoltre, a seconda della legislazione vigente, l’imposta in parola sarà riscossa alternativamente mediante: “deferred payment”, ossia con pagamento differito (ex art. 211 comma 1 della Direttiva IVA); “postponed accounting” ossia mediante inversione contabile, in sede di dichiarazione IVA del periodo (ex art. 211 comma 2 della Direttiva IVA).
Il Working Paper del Comitato IVA no 924 Rev 10 del 12 marzo 2024 (VAT aspects of centralized clearance for customs upon importation – update) contiene un elenco aggiornato dei metodi di riscossione in vigore nei 27 Stati membri.
Entrambi i metodi sono stati implementati nell’ordinamento nazionale, per quanto il “postponed accounting” sia riservato, ex art. 70 commi 5 e 6 del DPR 633/72, a: materiale d’oro, prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi; rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi, carta da macero, stracci e scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica, pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo; semilavorati di metalli ferrosi di cui all’art. 74 comma 7 del DPR 633/72; rottami, cascami, avanzi di metalli non ferrosi, semilavorati di metalli non ferrosi di cui all’art. 74 comma 8 del DPR 633/72.
In tali casi, l’imposta è accertata e liquidata nella dichiarazione doganale; la bolletta d’importazione è poi annotata, con riferimento al mese in cui è rilasciata, nei registri di cui agli artt. 23 o 24 del DPR 633/72 e, ai fini della detrazione, nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72, nei tempi prescritti dall’art. 19 comma 1 del medesimo decreto.
Ai fini del recupero dell’IVA assolta sulle merci importate, l’AEOC non stabilito in Italia dovrà seguire formalità diverse a seconda del metodo di riscossione dell’imposta.
In caso di “deferred payment”, egli potrà ricorrere alla procedura di rimborso di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, qualora effettui nel territorio dello Stato solo operazioni per le quali l’IVA è dovuta dal cessionario o dal committente o prestazioni di servizi di trasporto (o accessorie) non imponibili o operazioni di cui all’art. 74-septies del DPR 633/72.
Diversamente, dovrà ricorrere alla nomina di un rappresentante fiscale (ex art. 17 comma 3 del DPR 633/72) o all’identificazione diretta (ex art. 35-ter del DPR 633/72).
L’operatore estero è, invece, tenuto, in termini sistematici, ad acquisire una posizione IVA in Italia, secondo uno dei metodi appena richiamati, qualora l’IVA sia da corrispondere mediante inversione contabile.
In entrambe le circostanze, la procedura di registrazione IVA dovrà essere completata prima di effettuare l’importazione.
Per l’attuazione della fase 2 dell’istituto dello sdoganamento centralizzato all’importazione – che lo estenderà, senza eccezioni, a ogni tipo di merce – dovrà attendersi il 2 giugno 2025.