13 settembre 2024 – Partecipazioni in società con effetti sulle imposte su successioni e donazioni

Sempre più frequentemente le famiglie italiane organizzano la governance delle loro attività imprenditoriali per il tramite di società holding aventi natura di srl o spa (queste ultime in presenza di gruppi più strutturati).
In espansione, altresì, pare essere la costituzione di holding società semplici, la cui struttura agile e flessibile consente una gestione più snella. Cionondimeno, a fronte di una consistente evoluzione del diritto societario italiano, nel corso degli anni, è stato osservato che molte società trasferivano la sede legale dall’Italia verso altre giurisdizioni, (ad esempio i Paesi Bassi), per godere di maggiori leve legali nel regolare la governance societaria.
Da queste osservazioni si sono mosse le istituzioni al fine di rendere più attrattivo il sistema Italia. Riflessioni che nel tempo hanno dato via a un insieme di novità normative volte a semplificare la disciplina societaria e, in alcuni casi, a renderla maggiormente efficiente. Ad oggi, grazie agli interventi del legislatore si è registrata una significativa crescita dell’autonomia dei soci nella pianificazione della governance societaria, in particolare nelle srl con la possibilità di riconoscere particolari diritti – amministrativi e patrimoniali – ai singoli soci (art. 2468, comma 3, c.c.) ovvero di creare, a determinate condizioni, categorie di quote simili alle azioni della spa e fornite di diritti diversi (art. 26 commi 2, 5 e 6 del DL 179/2012).
Al pari, nelle società per azioni non quotate, possono essere create categorie di azioni (art. 2348 c.c.), tra le quali spiccano quelle a voto plurimo, che oggi possono attribuire fino a un massimo di dieci voti per azione posseduta (art. 2351 comma 4 c.c., come modificato dall’art. 13 della L. 5 marzo 2024 n. 21).
Con riferimento alle holding di famiglia, a prescindere dalla loro veste societaria, è interessante, ai fini della pianificazione patrimoniale, interpolare le norme sulla governance societaria con quelle disciplinanti la successione.
Al momento dell’apertura della successione e quindi alla riunione fittizia, il donatum e il relictum, secondo le previsioni del legislatore del codice civile, sono valorizzati al valore di mercato (artt. 556, 747, 750, c.c.). Tenendo presente che agli eredi legittimari compete una quota di riserva che per legge deve essere loro destinata (536, c.c.), è rilevante determinare il valore degli asset al fine di verificare la coerenza dei trasferimenti a titolo gratuito compiuti in vita e delle disposizioni testamentarie, rispetto alle norme del codice civile.
In materia di categorie di quote e azioni, nonché di partecipazioni dotate di diritti particolari riconosciuti ai soci (se trasferibili), è tuttora vivace il dibattito in dottrina, rispetto ad una potenziale diversa valorizzazione rispetto ad azioni e quote ordinarie. Ad oggi è ipotizzabile che sia necessario compiere delle valutazioni caso per caso, avendo riguardo delle specifiche disposizioni statutarie. La presenza di categorie di quote o azioni (come anche di diritti particolari nelle srl), potrebbe inoltre avere parzialmente riflessi fiscali nei trasferimenti a titolo gratuito, sia che avvengano inter vivos che mortis causa.
La norma generale per valorizzare ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni le quote di srl e le azioni di spa non quotate (art. 16 comma 1 lett. b) del DLgs. 346/90) fa esclusivo riferimento al “valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato”, “tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti” (Cass. n. 11467/2022).
Anche se non vi è una posizione concorde in dottrina, la presenza di categorie di quote o azioni che consentono di avere un potere di voto in assemblea eccedente la propria partecipazione, potrebbe avere delle conseguenze rispetto al riconoscimento dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90. In verità, per fruire dell’agevolazione, qualora oggetto del trasferimento siano partecipazioni in società di capitali, deve essere acquisito o integrato il controllo di diritto di cui all’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.
È pertanto fondamentale verificare se, grazie alla partecipazione trasferita, sia poi possibile nel concreto esercitare la maggioranza in assemblea ordinaria. Stanti le riflessioni che precedono, appare evidente che nella costruzione dell’architettura patrimoniale, le famiglie, allorquando sia presente una holding tipizzata come società di capitali, avente speciali categorie di azioni o di quote, devono tenere in considerazione i derivanti risvolti legali successori o fiscali. Detti risvolti, se gestiti e inquadrati per tempo all’interno di una attenta pianificazione patrimoniale e successoria, garantiscono una efficiente gestione della governance e del passaggio generazionale dell’impresa.