Durante le operazioni di conguaglio di fine anno, i sostituti e i loro consulenti dovranno ricordarsi di acquisire i dati dei figli fiscalmente a carico con meno di 21 anni, da esporre nella Cu 2024, qualora i sostituti abbiano riconosciuto nell’anno ai rispettivi lavoratori un’agevolazione fiscale collegata alla presenza del figlio a carico.
Lo ha definitivamente chiarito l’agenzia delle Entrate nella risposta fornita il 27 ottobre scorso al Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro che, a seguito della risoluzione 55/2023, aveva richiesto all’Agenzia di ridimensionare questo obbligo informativo. Quest’ultimo, infatti, è diventato oneroso per i sostituti chiamati a censire anche i figli che non danno più diritto alla specifica detrazione dell’articolo 12, comma 1, lettera c del Tuir, in quanto sostituita dal 1° marzo 2022 dall’assegno unico universale.
L’Agenzia, nella risoluzione 55/2023, richiamando la fonte di questo obbligo, e cioè l’articolo 12, comma 4 quater, del Tuir, nonché la necessità di acquisire le informazioni utili per la corretta gestione della dichiarazione precompilata, lo aveva in prima battuta previsto in forma generalizzata, inclusi i casi in cui il sostituto non aveva direttamente riconosciuto alcuna agevolazione fiscale.
Grazie all’intervento dei consulenti del lavoro, l’amministrazione finanziaria ha successivamente circoscritto l’obbligo di indicazione nella Cu solo ai figli fiscalmente a carico che hanno dato titolo, nel 2023, al riconoscimento da parte del sostituto di una specifica agevolazione fiscale in favore dei genitori lavoratori dipendenti e assimilati.
Tali casi sono stati espressamente elencati dall’Agenzia e corrispondono ai seguenti: attribuzione della soglia di esenzione di 3.000 euro dei benefit e dei rimborsi delle utenze domestiche di gas/luce/acqua (articolo 40 del Dl 48/2023); riconoscimento di deduzioni/detrazioni per oneri sostenuti dal lavoratore nell’interesse del figlio fiscalmente a carico (per esempio contributi di previdenza complementare versati in favore del figlio); applicazione di aliquote di addizionali regionali differenziate o di specifiche detrazioni previste dalle rispettive normative regionali in favore dei lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Con riferimento a quest’ultima casistica, nel 2023 sono state otto le Regioni che hanno adottato disposizione di favore, di cui due hanno stabilito aliquote ridotte rispetto a quelle ordinarie e sei hanno introdotto specifiche detrazioni per i figli fiscalmente a carico.
In ragione di queste differenziate casistiche, le istruzioni ministeriali della prossima Cu potrebbero conseguentemente differenziare i dati da esporre nel prospetto dei familiari a carico.
In caso di applicazione della più generosa soglia di esenzione dei benefit, dovrebbe essere sufficiente esporre il solo codice fiscale del figlio, considerato che è lo stesso articolo 40 del Dl 48/2023 a richiedere l’indicazione solo di questa informazione nella richiesta che il lavoratore deve presentare al datore di lavoro/committente.
In caso, invece, di riconoscimento delle detrazioni dalle addizionali regionali previste dalle norme regionali, potrebbero essere richiesti anche i dati relativi alla percentuale e ai mesi di spettanza.