12 settembre 2023 – Decisione di fusione anche prima dell’iscrizione del progetto nel Registro Imprese

Tra l’iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese o la sua pubblicazione sul sito internet della società e la data fissata per la decisione dei soci in ordine alla fusione devono trascorrere almeno 30 giorni (art. 2501-ter comma 4 c.c.). Lo stesso intervallo minimo di tempo deve trascorrere tra il deposito presso la sede sociale del progetto di fusione e la data fissata per la decisione dei soci in ordine alla fusione (art. 2501-septies comma 1 c.c.). Il rispetto dei termini per il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista deve constare espressamente dal verbale della delibera assembleare di fusione o da un’attestazione degli amministratori e dei sindaci, ma, a determinate condizioni, i predetti termini possono essere dimezzati o anche del tutto bypassati.
Le condizioni per il dimezzamento dei termini sono quelle fissate dall’art. 2505-quater c.c., ai sensi del quale i termini previsti dall’art. 2501-ter comma 4 e dall’art. 2501-septies comma 1 sono ridotti alla metà con riferimento alle operazioni di fusione cui non partecipano società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative per azioni. Ne consegue dunque che, per quanto concerne le fusioni cui partecipano solo società di persone, società a responsabilità limitata o società cooperative il cui capitale non è espresso in forma azionaria, il tempo che deve trascorrere, tra la data di iscrizione del progetto di fusione e la data in cui può validamente tenersi l’assemblea dei soci convocata per l’approvazione della fusione, è di 15 giorni, anziché di 30 giorni.
Per l’azzeramento dei predetti termini deve invece constare il consenso unanime degli aventi diritto al voto sulla fusione. Con l’azzeramento dei termini diviene in linea di principio possibile per i soci deliberare sul progetto di fusione il giorno stesso della sua iscrizione nel Registro delle imprese o della sua pubblicazione sul sito internet della società.
Però, l’iscrizione nel Registro delle imprese del progetto di fusione è cosa diversa dal suo deposito presso il competente ufficio. Anzi, tra deposito del progetto e sua iscrizione nel Registro può passare un arco di tempo anche significativo. Quindi, il Comitato Triveneto dei notai ha asserito che con il consenso unanime dei soci è possibile deliberare una fusione o una scissione anche prima dell’iscrizione del relativo progetto nel registro delle imprese, purchè detto progetto sia stato depositato, fermo restando in questo caso l’accorgimento operativo rappresentato dalla allegazione del progetto di fusione al verbale.