12 marzo 2025 – FIRR da versare entro il 31 marzo 2025

Il versamento del FIRR 2024 dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2025.
Si ricorda come, nell’ambito del rapporto di agenzia, i preponenti debbano accantonare annualmente, presso il Fondo indennità risoluzione rapporto (c.d. “FIRR”) – gestito dalla Fondazione ENASARCO – una somma a titolo di indennità dovuta all’agente al momento della cessazione del rapporto di agenzia. L’obbligo di effettuare i versamenti FIRR alla Fondazione è a carico di tutte le ditte mandanti titolari di rapporti di agenzia.
Per poter operare gli accantonamenti occorre aver effettuato la prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO, con l’attribuzione del “numero di posizione” identificativo, e aver conferito almeno un mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale.
L’importo del contributo da accantonare si calcola tenendo in considerazione l’importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, la tipologia di mandato e il numero di mesi di durata del medesimo, con la precisazione che, affinché sia considerato un mese, è sufficiente che il mandato sia durato anche un solo giorno del mese stesso.
Nel dettaglio, in caso di contratto monomandatario, l’aliquota è pari al 4% sulle provvigioni fino al limite di 12.400 euro l’anno, al 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l’anno e all’1% sulla quota delle provvigioni superiore a 18.600 euro l’anno.
Per i plurimandatari, invece, l’aliquota corrisponde al 4% su provvigioni fino a 6.200 euro l’anno, al 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l’anno e all’1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300 euro l’anno. Per i rapporti di agenzia cominciati nel corso dell’anno solare, gli scaglioni saranno ridotti in modo proporzionale ai mesi di durata del rapporto nell’anno solare stesso.
Per quanto riguarda le modalità di versamento del contributo FIRR, l’azienda mandante dovrà compilare la distinta on line, accedendo all’area riservata sul sito della Fondazione ENASARCO, inserendo le provvigioni dei propri agenti. A questo punto, la procedura calcolerà in automatico il contributo dovuto.
Con riferimento alla liquidazione del FIRR, occorre ricordare che il preponente deve dare comunicazione all’ENASARCO dell’avvenuta cessazione del rapporto di agenzia entro 30 giorni dall’evento utilizzando la “Gestione mandati”. A tal fine, il preponente deve tenere conto dell’eventuale preavviso, indicando come data effettiva di cessazione l’ultimo giorno di collaborazione con l’ex agente; quest’ultimo potrà quindi chiedere la liquidazione del FIRR tramite la propria area riservata in ENASARCO.
La liquidazione delle somme spettanti all’agente può avvenire mediante accredito su c/c bancario o postale o somma a disposizione presso Banca nazionale del Lavoro (per importi fino a 1.000 euro), con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone.
In conclusione, si ricorda che se il rapporto di agenzia termina nel corso dell’anno solare, il contributo FIRR dell’ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all’agente dal preponente al momento della cessazione.