La riforma dello sport di cui al DLgs. 36/2021 ha introdotto, tra l’altro, nuove tutele previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori sportivi dilettanti titolari di collaborazioni coordinate e continuative o che svolgono prestazioni autonome; tali soggetti, infatti, a partire dal 1° luglio 2023 devono iscriversi alla Gestione separata INPS.
Per i collaboratori coordinati e continuativi, l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
Con DPCM 29 dicembre 2023, recentemente diffuso, il Dipartimento dello Sport, di concerto con il MEF, ha fissato le modalità e i termini di concessione del beneficio di cui all’art. 35 comma 8-sexies del DLgs. 36/2021 (come inserito dall’art. 1 comma 28 lett. c) del DLgs. 120/2023).
Al fine di agevolare le piccole realtà sportive dilettantistiche nell’assolvimento dei nuovi obblighi derivanti dalla disciplina sul lavoro sportivo, tale disposizione istituisce un contributo: in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel RASD, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del contributo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000 euro; commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.
Il contributo, che è soggetto alla disciplina de minimis e va iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (Interessi passivi deducibili) e 109 comma 5 (pro rata di deducibilità delle spese generali) del TUIR.
Il contributo è riservato alle associazioni o società sportive dilettantistiche che, oltre a rispettare i sopra descritti requisiti (ricavi 2022 non superiori a 100.000 euro e versamento di contributi previdenziali nel periodo luglio-novembre 2023), risultano iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 4 settembre 2023.
La cancellazione dal RASD causa la decadenza dal contributo in esame, con conseguente recupero della quota di contributo fruita successivamente alla data di cancellazione.
L’accesso al contributo avviene attraverso la presentazione, da ieri, 11 marzo 2024, al 22 aprile 2024, di una domanda ad hoc, utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Secondo quanto chiarito dal comunicato del Dipartimento dello Sport dell’8 marzo 2024, l’ordine di arrivo delle domande non è rilevante ai fini dell’accesso al contributo; la presentazione delle domande di accesso al contributo in misura eccedente rispetto ai fondi stanziati (pari a 8,3 milioni di euro) darà luogo alla rimodulazione proporzionale del contributo stesso.
La procedura disponibile all’interno del RASD richiede, oltre alla conferma del possesso dei requisiti sopra descritti, anche il caricamento: di copia del bilancio o del rendiconto dell’esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci o associati (per i soggetti con bilancio infrannuale, copia del bilancio o del rendiconto relativo all’esercizio conclusosi nel corso del 2022); di copia dei versamenti previdenziali effettuati nel periodo luglio-novembre 2023.
Sarà inoltre necessario indicare l’importo del contributo richiesto, corrispondente ai contributi previdenziali effettivamente versati, e l’IBAN su cui l’associazione o la società sportiva dilettantistica riceverà l’accredito del contributo.
In merito all’IBAN da indicare, le istruzioni pubblicate sul sito web del RASD precisano che: è necessario dichiarare che l’IBAN indicato sia univocamente assegnato al soggetto beneficiario; l’IBAN deve appartenere a uno dei 36 Paesi dell’area unica dei pagamenti in euro (area SEPA).
La domanda, una volta inviata, verrà analizzata dagli operatori del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che potranno approvarla, respingerla o richiedere chiarimenti; in particolare, verrà verificato: che l’anno sociale indicato coincida con quello previsto dallo statuto depositato all’interno del RASD; che i contributi previdenziali siano stati correttamente versati (con la cooperazione dell’INPS).
La lista dei beneficiari del contributo verrà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento dello Sport e nella sezione pubblica del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Il contributo verrà erogato dal Dipartimento dello Sport sui conti correnti indicati dai beneficiari al momento di presentazione della domanda.