12 luglio 2024 – Imposta sostitutiva per utili distribuiti nel 2° trimestre 2024

Dopo la chiusura del bilancio al 31/12/2023, è possibile per le Srl decidere di erogare tutto o parte dell’utile generatosi nell’anno 2023.
Volendo riassumere brevemente l’iter da seguire, in primo luogo il verbale di distribuzione dell’utile va registrato in Agenzia delle Entrate con contestuale versamento dell’imposta di registro e di bollo dovute.
A questo punto è possibile procedere alla distribuzione degli utili, ipotizzando il caso di soci persone fisiche private (non esercenti attività di impresa), la ritenuta a titolo di imposta è pari al 26% e pertanto l’utile erogato al socio è già al netto di detta imposta.
L’articolo 27 comma 1 del DPR 600/1973 prevede che, le società di capitali debbano applicare una ritenuta a titolo di imposta sugli utili, in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in riferimento a partecipazioni qualificate e non qualificate.
“1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell’articolo 47 del medesimo testo unico”.
Tale ritenuta a titolo di imposta va versata dalla società che ha distribuito i dividendi entro il 16 del mese successivo al trimestre solare in cui avviene la distribuzione.
Quindi per gli utili che sono stati distribuiti nel II trimestre del 2024 (Aprile-Maggio-Giugno) la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva è fissata per il giorno 16/07/2024.
Il Versamento va effettuato tramite modello F24 con codice tributo 1035.
Trattandosi di imposta sostitutiva, il socio non è tenuto alla compilazione di nessun quadro nella dichiarazione dei redditi di competenza.
Relativamente alla società, va precisato che non va rilasciata alcuna certificazione – CUPE – per gli utili nazionali prodotti dal 2018 in poi già soggetti a ritenuta a titolo di imposta a norma dell’art. 27 del DPR 600/1973.