12 gennaio 2023 – Si avvicina il debutto del concordato preventivo biennale

Lo schema di DLgs. recante disposizioni in materia di procedimento accertativo, che al Titolo II introduce il nuovo istituto del concordato preventivo biennale, tornerà a breve all’esame del Governo in vista dell’approvazione definitiva.
Le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno infatti concluso l’esame del provvedimento, fornendo i relativi pareri; le osservazioni delle Commissioni Bilancio arriveranno verosimilmente nei prossimi giorni (il termine è in scadenza oggi, ma l’Esecutivo ha assicurato che attenderà la formulazione dei pareri prima di procedere all’adozione definitiva del DLgs.).
I principali profili di criticità sollevati sia dagli addetti ai lavori che dalle Commissioni di Camera e Senato riguardano, in particolare, due aspetti: i requisiti di ingresso per i soggetti ISA, che nell’attuale versione dello schema di DLgs. possono accedere al concordato preventivo biennale a condizione che presentino un punteggio di alta affidabilità fiscale (pari o superiore a 8); le scadenze legate al nuovo istituto, ritenute non adeguate sia riguardo al tempo concesso per valutare ed eventualmente accettare la proposta dell’Agenzia delle Entrate, sia con riferimento ai relativi adempimenti.
L’eliminazione del punteggio minimo per accedere al concordato preventivo biennale viene richiesta dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato e risponde a due ordini di esigenze.
In primo luogo, il requisito dell’alta affidabilità fiscale rischia di limitare l’applicabilità del nuovo istituto a un numero ristretto di contribuenti; i soggetti con punteggi ISA elevati, inoltre, potrebbero essere poco incentivati all’adesione al concordato preventivo biennale, potendo già beneficiare, in linea generale, del regime premiale ISA.
Il raggiungimento del punteggio richiesto attraverso l’indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, consentito anche ai fini dell’accesso al concordato preventivo, non risolverebbe la questione, risultando poco conveniente per una parte rilevante di contribuenti, in quanto eccessivamente oneroso. Legare la possibilità di accesso alle risultanze degli ISA potrebbe inoltre escludere anche alcune categorie di soggetti, per effetto di anomalie proprie degli indici di affidabilità fiscale non ancora risolte; ad esempio, come rilevato dall’Alleanza delle cooperative italiane, le peculiarità delle società cooperative non vengono attualmente considerate dagli ISA, portando, in linea generale, a punteggi di scarsa affidabilità fiscale (le agevolazioni fiscali applicabili alle cooperative attualmente vengono considerate ai fini ISA come costi di gestione, al pari dei ristorni, con conseguente disallineamento tra i costi di gestione effettivi e quelli determinati in sede ISA).
I rilievi relativi al calendario impostato dallo schema di DLgs. riguardano sia i termini per gli adempimenti propedeutici all’adesione al concordato, sia quelli entro cui la proposta deve essere accettata.
Il procedimento di perfezionamento del nuovo istituto prevede, in estrema sintesi, la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate di specifiche procedure informatiche che il contribuente dovrà utilizzare per comunicare i dati necessari alla formulazione della proposta di concordato; una volta inviati i dati, l’Agenzia comunicherà la proposta entro cinque giorni e il contribuente potrà accettarla entro il 30 giugno (31 luglio, per il primo anno di applicazione).
La procedura sopra descritta si sovrappone alla gestione degli ordinari adempimenti in capo a contribuenti e intermediari, rischiando di compromettere gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del sistema; le Commissioni parlamentari propongono quindi di modificare lo schema di DLgs.: da un lato, rivedendo i termini per gli adempimenti preparatori e per il perfezionamento del procedimento, coordinandoli con quelli previsti per gli altri adempimenti fiscali; dall’altro lato, consentendo lo slittamento del termine per l’adesione al concordato preventivo biennale e del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, almeno in fase di prima applicazione del nuovo istituto.
Le Commissioni hanno inoltre formulato ulteriori osservazioni che spaziano dall’opportunità di inserire un tetto massimo all’eventuale incremento di reddito negli anni oggetto di concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente, vietando scostamenti superiori al 10%, alla possibilità per i contribuenti in regime forfetario di aderire al concordato per un solo periodo di imposta, in via sperimentale.
Si attende ora il Governo, che dovrà decidere sul recepimento delle osservazioni ricevute da Commissioni e categorie. L’approvazione definitiva del DLgs. segnerà il debutto del concordato preventivo biennale, che nei piani del Governo avrà effetto per i periodi di imposta 2024 e 2025; per l’effettiva applicazione del nuovo istituto si dovrà tuttavia attendere l’emanazione di diversi provvedimenti attuativi, da parte sia dell’Agenzia delle Entrate che del MEF.