12 febbraio 2024 – Spa e Srl, bilanci online anche in deroga allo statuto

Modalità Covid-19 per le assemblee societarie che si terranno entro il 30 aprile 2024: è quanto deriva dall’emendamento 3.207 introdotto in sede di discussione del Milleproroghe. Tecnicamente è la reintroduzione della normativa di cui all’articolo 106 del Dl 18/2020 che aveva cessato il suo vigore, dopo diverse proroghe, il 31 luglio 2023.
Due le novità principali: le assemblee delle società quotate potranno essere svolte obbligando di nuovo i soci ad avvalersi necessariamente del rappresentante designato; le assemblee di società ed enti potranno essere convocate consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, pur se il rispettivo statuto non lo preveda.
La legge fa riferimento alla data in cui l’assemblea è «tenuta» e non alla data in cui è «convocata», eliminando ogni discussione sul punto se la legittimazione ad avvalersi della normativa ex-emergenziale dipenda dalla data di spedizione dell’avviso di convocazione o dalla data di svolgimento dell’assemblea.
Analizzando la proroga, occorre osservare che: mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione, potrà essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative: il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza; l’intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione; l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.
Mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, potrà essere stabilito che l’espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto».
Le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente: potranno nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il «rappresentante designato», soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto; potranno prevedere, nell’avviso di convocazione dell’assemblea, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all’assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione). La nomina del «rappresentante designato» e l’obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato sarà possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per: le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici.