Il 16 dicembre scade il termine per la liquidazione IVA relativa al mese di novembre, da parte dei soggetti “mensili”. Rispetto agli scorsi anni, però, la scadenza presenta una novità che riguarda il versamento degli importi inferiori alla soglia minima di 100 euro fissata dal c.d. DLgs. “Adempimenti”.
In base all’art. 1 comma 4 del DPR 100/98, infatti, se l’IVA a debito evidenziata nella liquidazione periodica non supera l’importo minimo previsto dalla legge, il versamento è effettuato, di regola, insieme a quello relativo al mese successivo. Tuttavia, la norma è stata modificata prima dall’art. 9 comma 1 del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. Adempimenti) e poi dall’art. 2 comma 2 del DLgs. 108/2024.
In particolare, il DLgs. 1/2024 oltre ad aver innalzato da 25,82 euro a 100 euro la citata soglia minima, ha stabilito che il versamento dell’IVA periodica “sotto soglia” è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo “e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.
In sostanza, l’IVA dovuta in base alla liquidazione del mese di novembre, anche se di importo inferiore al minimo, è effettuato comunque entro la scadenza del 16 dicembre successivo (codice tributo “6011”), senza possibilità di rinvio.
Si tratta del primo anno in cui si applica tale regola, in quanto le previsioni del DLgs. 1/2024 operano, per l’appunto, a partire dalle somme dovute con le liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.
Si ricorda che la scadenza del 16 dicembre non riguarda i soggetti IVA che liquidano l’imposta su base trimestrale in via opzionale, ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99.
Infatti, secondo la norma citata, da ultimo modificata dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 108/2024, tali soggetti, qualora evidenzino per le liquidazioni relative ai primi tre trimestri dell’anno un importo a debito non superiore a 100 euro, effettuano il versamento insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 novembre dello stesso anno.
Tornando alle scadenze per i soggetti mensili, si ricorda che il versamento relativo al mese di dicembre 2024 è effettuato comunque entro il 16 gennaio 2025, essendo in tal caso escluso il rinvio al periodo successivo. Tale aspetto è stato specificato dal DLgs. 108/2024, modificando l’art. 1 comma 4, ultimo periodo, del DPR 100/98.
Tra gli appuntamenti IVA di fine anno si ricorda, poi, quello dell’acconto IVA, da versare entro il prossimo 27 dicembre.
Anche in questo caso è prevista una soglia minima, pari a 103,29 euro al di sotto della quale, tuttavia, i soggetti passivi sono esonerati dal versamento (art. 6 comma 4 della L. 405/90).
Peraltro, si rammenta che sono esonerati dall’acconto, fra gli altri, i soggetti che non abbiano registrato alcuna operazione dopo l’inizio dell’ultimo mese o trimestre. Tipicamente, questo è il caso dei soggetti passivi mensili che abbiano cessato l’attività entro il 30 novembre 2024 o dei soggetti trimestrali che l’abbiano cessata entro lo scorso 30 settembre.
Ciò vale anche laddove si sia verificata un’operazione straordinaria o trasformazione sostanziale soggettiva: il soggetto passivo dante causa, se tenuto alle liquidazioni mensili, non deve versare l’acconto IVA qualora si sia estinto entro il 30 novembre 2024 (cfr. C.M. 3 dicembre 1991 n. 52).
Ulteriori soggetti passivi esonerati dal versamento dell’acconto sono coloro i quali abbiano iniziato l’attività nel 2024 (ivi compresi i Gruppi IVA costituiti a partire dal 2024), poiché, in tal caso, mancherebbe uno dei parametri di riferimento, ossia quello storico, per determinare l’acconto (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 859/2021 e C.M. 52/91), così come, tra gli altri, i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72, gli enti in regime ex L. 398/91 e i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.