12 dicembre 2024 – Bonus edilizi, tempo fino al 31 dicembre 2024 per le aliquote maggiori

Il testo della prossima Manovra finanziaria, in questo momento all’esame della Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei deputati, dispone una sostanziale uniformazione delle condizioni previste per le diverse agevolazioni fiscali in campo edilizio, con una generale riduzione delle aliquote di detrazione oggi vigenti. In ragione del principio di cassa, tuttavia, c’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per assicurarsi condizioni migliori rispetto a quelle che verranno.
Il complessivo impianto normativo del Bonus casa (art. 16-bis del TUIR), del Sismabonus (art. 16 del DL 63/2013) e dell’Ecobonus (art. 14 del DL 63/2013) non subirà sostanziali variazioni. Le modifiche, infatti, riguarderanno quasi esclusivamente le aliquote di detrazione. Salvo che per il Bonus casa, per il quale il massimale di spesa scenderà dagli attuali 96.000 euro ai tradizionali 48.000 euro per unità immobiliare, la prossima Legge di Stabilità si limiterà a disporre con decorrenza dal 1° gennaio 2025 una riduzione dell’aliquota di detrazione, che sarà uguale per tutte le citate misure. Per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2025 l’aliquota sarà del 36 per cento, ovvero del 50 per cento per i beneficiari titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; per il biennio seguente, 2026-2027, l’aliquota scenderà al 30 per cento, ovvero al 36 per cento per gli immobili adibiti a prima abitazione. Come per il Superbonus, per il quale dal 2025 (ultimo anno di applicazione) scatterà l’ulteriore riduzione dell’aliquota di detrazione al 65 per cento, anche gli altri bonus edilizi saranno meno convenienti (si salva dalla tagliola, rimanendo al 75 per cento, il solo bonus di cui all’articolo 119-ter del DL n. 34 del 2020 relativo agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche).
Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le agevolazioni, per le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arte e professione, le imprese minori in contabilità semplificata, nonchè per gli interventi sulle parti comuni, occorre fare riferimento al criterio di cassa (per i titolari di reddito d’impresa, diversi dalle imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR, si applica invece il principio di competenza declinato all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR). Per questo motivo, soprattutto per il Sismabonus, ma il medesimo concetto vale per tutti i bonus edilizi che subiranno una riduzione di aliquota o di plafond di spesa, risulta conveniente, per quanto possibile, anticipare il momento di sostenimento delle spese detraibili conferendo l’ordine pagamento del bonifico parlante entro il 31 dicembre 2024. Così operando, ad esempio, per il bonus casa varrà ancora il limite di spesa fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, mentre per il Sismabonus potranno essere applicate le maggiori aliquote, variabili in ragione del grado di miglioramento sismico ottenuto a seguito dell’intervento.
Lo stesso principio, anticipando al 31 dicembre 2024 la disposizione del bonifico parlante, è applicabile anche quando il sostenimento delle spese detraibili avviene prima dell’inizio dei lavori (anche prima della presentazione o richiesta del titolo edilizio). Con la Circolare n. 13/E del 2019 l’Amministrazione finanziaria ha specificato che la detrazione spetta, alle condizioni pro tempore previste, per le spese sostenute prima dell’inizio dei lavori e, in particolare, per la progettazione e le altre prestazioni professionali richieste per la tipologia di intervento, per l’acquisto dei materiali che verranno impiegati nei lavori, per gli oneri di urbanizzazione. Se sostenute entro il 31 dicembre 2024 queste spese, come tutte le altre strettamente collegate alla realizzazione degli interventi, potranno beneficiare delle maggiori aliquote vigenti fino alla fine dell’anno.
Solo per i bonus acquisti di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del TUIR, e all’articolo 16, comma 1-septies, del Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 vige una regola diversa. Per tali bonus, nel rispetto delle condizioni previste e delle asseverazioni necessarie, la spesa detraibile è imputata al periodo d’imposta in cui avviene la stipula dell’atto di compravendita (motivo per il quale, fra l’altro, non è richiesto il bonifico parlante né, in caso di sconto in fattura o cessione del credito, l’asseverazione di congruità dei prezzi). Nel momento in cui l’atto è stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione verrà applicata l’aliquota prevista per il medesimo periodo d’imposta. Solo in caso di versamento di acconti sul prezzo (il preliminare deve essere registrato) in un anno diverso da quello di acquisto dell’unità immobiliare, il contribuente può decidere se imputare tali spese al periodo d’imposta dell’effettivo versamento degli acconti ovvero a quello di esecuzione della compravendita (Risposta n. 5 del 2020).