12 dicembre 2023 – Versamenti per le operazioni agevolate con termini differenziati

Entro il 30 novembre 2023 dovevano essere effettuate le operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice di cui all’art. 1 commi 100-105 della L. 197/2022: tale nuovo termine è stato introdotto a opera dell’art. 4 del DL 132/2023 (c.d. DL “Proroghe Fisco”). Perfezionate le operazioni entro detto termine, appare opportuno un resoconto relativamente ai prossimi adempimenti in termini di versamento, nonché a quelli dichiarativi. Con riferimento al primo aspetto, la citata proroga interessa i termini di effettuazione degli atti e i termini di versamento delle imposte sostitutive che si ricordano essere dell’8% (o 10,5%) sulle plusvalenze realizzate sui beni agevolabili e del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione o della trasformazione. I nuovi termini di versamento prorogati al 30 novembre 2023 interessano tutte le operazioni agevolate, coinvolgendo quindi anche quelle, eventualmente, già realizzate entro il previgente termine del 30 settembre 2023. In considerazione del fatto che l’esercizio dell’opzione si ritiene perfezionato (secondo l’Agenzia delle Entrate) in sede dichiarativa (con la compilazione dell’apposito quadro del modello REDDITI), in caso di omesso o tardivo versamento delle imposte sostitutive è possibile avvalersi della disciplina sul ravvedimento, i cui termini decorrono dal 1° dicembre 2023 (ciò vale, come detto, anche se le operazioni sono state effettuate entro la scadenza originaria del 30 settembre 2023). La proroga non riguarda, invece, le altre imposte indirette (IVA, imposta di registro e ipotecarie e catastali), il cui versamento deve quindi avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti. Relativamente all’IVA, ad esempio, l’imposta deve essere versata entro gli ordinari termini. Quindi, per le operazioni effettuate nel mese di novembre, l’IVA (se dovuta) deve essere versata dai soggetti mensili entro il 16 dicembre 2023 (trattandosi di un sabato, la scadenza slitta a lunedì 18 dicembre 2023), e dai soggetti trimestrali entro il 16 marzo 2024 (cadendo anch’esso di sabato, la scadenza è prorogata d’ufficio a lunedì 18 marzo 2024), trattandosi dell’IVA relativa all’ultimo trimestre. Il differimento dei termini non ha coinvolto neanche le ritenute sui dividendi che emergono a seguito delle operazioni agevolate. Relativamente ai dividendi in natura realizzati per effetto dell’assegnazione agevolata, ai sensi degli artt. 8 comma 1 n. 5 del DPR 602/73 e 18 del DLgs. 241/97 le ritenute alla fonte sui dividendi ex art. 27 del DPR 600/73 devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui sono state operate. Quindi, sempre per le operazioni effettuate nel mese di novembre, le ritenute dovranno essere versate entro il 16 gennaio 2024. Con specifico riferimento, invece, alle trasformazioni agevolate, risolvendo una questione da tempo dubbia circa la modalità di tassazione delle riserve di utili pregresse non ricostituite nel bilancio della società semplice risultante dalla trasformazione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che tali somme devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’art. 27 comma 1 del DPR 600/73. Dal punto di vista dei termini di versamento, però, la stessa risposta ha affermato che detta ritenuta deve essere versata entro il 16 aprile del periodo d’imposta successivo alla trasformazione e, quindi, entro il 16 aprile 2024 per le operazioni perfezionate nel 2023. Guardando, infine, agli adempimenti dichiarativi, le operazioni agevolate devono essere rendicontate nell’apposita sezione XXIV del quadro RQ dei modelli REDDITI, ove sono indicati gli importi assoggettati alle imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione di imposta. Questo adempimento verrà influenzato dalle prospettate modifiche del DLgs. attuativo della legge delega (L. 111/2023) in tema di adempimenti (Atto Governo n. 093) che, sostanzialmente, riporta alla fine di settembre il termine di presentazione delle dichiarazioni dei soggetti “solari”, con effetto già dalle dichiarazioni da presentare a decorrere dal 2 maggio 2024. Ad esempio, per le società di capitali che hanno assegnato o ceduto beni nel 2023, senza procedere allo scioglimento, il modello da utilizzare è il modello REDDITI SC 2024, con termine di presentazione che si prospetta essere il 30 settembre 2024. Per le società che hanno effettuato le assegnazioni nella prospettiva della liquidazione valgono le regole previste per tale operazione, per cui ad esempio la dichiarazione del periodo interinale “ante liquidazione” va presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di effetto dello scioglimento. Infine per le società di capitali trasformate in società semplici nel 2023, dovrà essere utilizzato il modello REDDITI SC 2023, da presentare entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di effetto dell’operazione agevolata.