11 marzo 2024 – Redditi 2024: assegnazioni e cessioni agevolate ai soci

Per la maggior parte delle imprese che, ai sensi dei commi da 100 a 105 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), hanno proceduto all’assegnazione, ovvero alla cessione agevolata ai soci, dei beni immobili non strumentali per destinazione ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo del TUIR, nonché dei beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’impresa, l’operazione andrà indicata nei modelli redditi 2024.
Tranne i casi relativi ad operazioni poste in essere da società in liquidazione dal 2023 nel periodo ante messa in liquidazione, che hanno proceduto all’indicazione di tali operazioni nei modelli redditi 2023, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, nonché in ipotesi delle predette società in liquidazione con operazioni intervenute nel periodo di imposta post liquidazione, se in corso al 31 dicembre 2023, i modelli di riferimento sono quelli redditi 2024.
L’indicazione delle operazioni di assegnazione, ovvero di cessione, agevolata ai soci trova collocazione nella sezione XXII dei modelli SP 2024 e SC 2024.
Tali operazioni dovevano essere effettuate entro il 30 novembre 2023. In riferimento all’assegnazione occorre precisare che entro tale data doveva essere effettuato l’atto, a tal fine non rilevava la data della relativa e propedeutica delibera assembleare.
L’esercizio dell’opzione, tuttavia, deve ritenersi perfezionato con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva (circolare n. 26/E, 1/6/2017; istruzioni SC 2024).
A tali fini, è irrilevante il pagamento dell’imposta sostitutiva, che è ravvedibile. In caso di insufficiente, ovvero assente, versamento si applicano le ordinarie regole di riscossione.
Le imposte sostitutive conseguenti alle operazioni agevolate in parola dovevano essere versate nei termini seguenti: il 60% entro il 30 settembre 2023; il 40% entro il 30 novembre 2023; ovvero, interamente entro tale ultimo termine per effetto della proroga concessa per la stipula degli atti delle operazioni in parola.
Ricordiamo che l’imposta sostitutiva è pari: all’8% ovvero; al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è rappresentata dall’eventuale plusvalore tra il valore normale, che poteva opzionalmente essere fissato in misura pari a quello catastale, ed il valore fiscalmente riconosciuto al bene.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.