Come ogni anno, con l’avvicinarsi del 31 dicembre si ripropone la problematica della gestione della fatturazione delle prestazioni sanitarie. Facciamo quindi il punto sulle disposizioni attualmente in vigore, evidenziando la novità dell’ultima ora, ovvero il fatto che, in sede di approvazione del cd. decreto Milleproroghe (Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024) è stata disposta la proroga del divieto di emissione delle e-fatture in ambito sanitario, ma solo fino al 31 marzo 2025.
Per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione elettronica, per quanto ormai pare superfluo ricordarlo, innanzi tutto deve essere citato il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha eliminato, a partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli esoneri precedentemente applicabili ai contribuenti minori (regime forfettario e regime di vantaggio con ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro nel 2021). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2024, non vi sono più esenzioni basate sul regime contabile adottato.
Sono tuttavia restati in vigore gli specifici divieti di emissione della fattura elettronica previsti per le prestazioni sanitarie, introdotti originariamente dall’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e ampliati, per quanto riguarda i soggetti interessati, dall’articolo 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12. Tali divieti, inizialmente previsti per un solo anno, sono stati successivamente prorogati di anno in anno, fino al 2024 incluso, ad opera del Decreto Milleproroghe D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, art. 3, comma 3.
Nel dettaglio, per il 2024 sono rimaste in vigore le disposizioni pregresse, che prevedono che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) devono emettere fatture in formato cartaceo per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche e trasmettere i dati al STS, salvo il caso di opposizione del paziente. In quest’ultimo caso al STS vengono comunque trasmessi i dati essenziali della fattura emessa, ma senza indicazione del codice fiscale del cliente. I soggetti non tenuti all’invio al STS, e che tuttavia rendono prestazioni sanitarie a persone fisiche, rientrano ugualmente nel divieto di emissione di fattura elettronica.
I soggetti che operano in ambito sanitario sono comunque tenuti a fatturare elettronicamente le eventuali prestazioni diverse da quelle sanitarie, e le cessioni di beni. Parimenti devono essere emesse in formato elettronico, indipendentemente dall’operazione effettuata, le fatture emesse verso titolari di partita IVA, o verso la Pubblica Amministrazione (con fattura PA).
Il Decreto Milleproroghe D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha, come si è detto, prorogato fino al 31 dicembre 2024 il divieto di emissione in formato elettronico delle fatture per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, stante i problemi di privacy che, sin dall’introduzione del sistema e-fattura, sono stati oggetto di rilievo.
In ordine alla risoluzione di tali problemi, ad oggi, non risulta che siano stati effettuati interventi di alcun genere; di conseguenza, la logica imponeva di immaginare una proroga del divieto a tutto il 2025.
Così non è stato, posto che in sede di approvazione del cd. decreto Milleproroghe di quest’anno, il divieto è stato sì, prorogato, ma solo fino al 31 marzo 2025.
Le informazioni disponibili sul punto, al momento della stesura del presente contributo, possono esclusivamente basarsi sul comunicato stampa che ha seguito il CDM (https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-107/27237) nel quale è possibile leggere (peraltro con uso di terminologia non del tutto esatta) che: “Si proroga al 31 marzo 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali”. La terminologia adottata è impropria, in quanto non si tratta di esenzione, bensì di divieto, ma al di là di queste apparenti sottigliezze, il punto è un altro: la proroga del divieto non è per tutto il 2025, bensì solo fino a marzo.
Da ciò è possibile immaginare uno scenario in via di evoluzione, con probabili interventi sulla struttura del Sistema di Interscambio (o forse sul tracciato di fatturazione elettronica) tramite i quali dovranno essere rimosse le problematiche di privacy che fino ad oggi hanno impedito l’emissione in formato elettronico delle fatture afferenti alle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche.
Peraltro, ciò comporterà un passaggio da cartaceo ad elettronico in corso d’anno, e visto che non si tratta di esonero, bensì di divieto, non è comunque consentito all’operatore sanitario interessato dal divieto di “anticipare la scadenza”, decidendo di gestire il tutto in formato elettronico sin al 1° gennaio 2025, visto che ciò è espressamente vietato fino al 31 marzo.