L’impresa o il lavoratore autonomo trovati dal personale ispettivo privi di patente a punti o con patente dotata di meno di 15 crediti, potranno essere allontanati dal cantiere. Questo è quanto emerge dalla nota n. 9326/2024, con cui l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori indicazioni operative riferite al sistema sanzionatorio a presidio della nuova patente a crediti.
Lo strumento, in vigore dal 1° ottobre 2024, è disciplinato dall’art. 27 del DLgs. 81/2008, unitamente al DM 132/2024, e mira a selezionare le imprese e i lavoratori autonomi più virtuosi che possono validamente operare nei cantieri temporanei e mobili, così come definiti dall’art. 89 comma 1 lett. a) del citato DLgs. 81/2008.
Proprio il comma 10 dell’art. 27 precisa che la patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei predetti cantieri temporanei o mobili. Una disposizione che, ovviamente, va letta in combinato disposto con quanto stabilito dal comma 1 circa l’obbligo generale di possesso della patente e con il trattamento sanzionatorio amministrativo delineato dal successivo comma 11.
Da ciò, come spiegato anche dall’INL, emergono chiaramente due distinte ipotesi patologiche che coinvolgono non solo le imprese che operano in cantiere con una patente dotata di meno di 15 crediti ma anche, a fortiori, tutti coloro che ne siano del tutto sprovvisti.
In merito a tali distinte fattispecie l’Ispettorato chiarisce nel dettaglio le possibili conseguenze.
La prima, più evidente, è contenuta al citato comma 11, che prevede per entrambe le ipotesi l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.
In merito, l’INL chiarisce che il valore dei lavori riguarda il singolo contratto di appalto o subappalto, sottoscritto dal trasgressore, e non certo il valore della totalità dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. L’importo da considerare sarà quello indicato, al netto dell’IVA, nel capitolato, nel contratto o nei preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
Se tale elemento non sarà determinabile ovvero il 10% dello stesso risulterà inferiore a 6.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio, che verrà applicato in concreto in 2.000 euro, ossia un terzo del massimo (o della misura fissa), così come previsto dall’art. 16 della L. 689/81, non essendo normativamente possibile applicare l’art. 301-bis del DLgs. 81/2008.
Alla sanzione amministrativa si andrà ad accompagnare anche il divieto semestrale di partecipare a lavori pubblici ma anche la ben più grave e immediata conseguenza, rappresentata dal blocco dell’attività in cantiere.
L’Ispettorato sottolinea, infatti, che il personale ispettivo, ai sensi dell’art. 650 c.p., dovrà allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo che sarà trovato in cantiere privo di patente (o documento equivalente per le imprese estere) o con una patente sprovvista della soglia minima di 15 crediti. Una misura, quest’ultima, ad avviso di chi scrive, opportuna ed indispensabile per dare effettività allo strumento in ottica di tutela della salute e sicurezza.
Va detto che la norma contempla due eccezioni.
La prima è contenuta al comma 2 dell’art. 27, secondo il quale, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività lavorative nei cantieri.
Più complessa la seconda, prevista dallo stesso comma 10, che permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
In merito l’INL, dopo aver chiarito che l’onere di provare il raggiungimento di tale soglia (riferita anche in questo caso al singolo contratto di appalto e subappalto) è in capo all’impresa o al lavoratore autonomo, precisa che tale eccezione non vale per chi è del tutto sprovvisto di patente ma solo per chi ha subito una decurtazione in ragione della quale la patente risulta avere una dotazione inferiore ai 15 crediti.
Importanti chiarimenti arrivano anche in merito all’obbligo di verifica del possesso della patente in capo al committente o al responsabile dei lavori. Un onere, operativo a decorrere dal 1° ottobre 2024, riferito unicamente al momento dell’affidamento.
Infine, l’INL ha contestualmente diramato anche un’apposita modulistica per gestire le ipotesi di revoca o sospensione della patente. La revoca si applica in caso di falsità accertata successivamente dei requisiti dichiarati in fase di rilascio della patente mentre la sospensione è conseguenza di infortunio mortale o inabilità permanente del lavoratore imputabili al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave.