Conto alla rovescia per la presentazione del modello 730 integrativo. Il modello 730 integrativo serve a correggere una dichiarazione 730 già presentata nell’anno in corso. Se la modifica da apportare comporta un maggior credito di imposta, un minor debito di imposta e nessuna variazione di imposta, si potrà presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre.
In particolare, il modello 730 integrativo può essere utilizzato per correggere eventuali errori o omissioni commesse nella dichiarazione dei redditi, per segnalare la presenza di detrazioni o crediti non precedentemente indicati, per comunicare la variazione del reddito o della situazione personale e familiare dell’anno in corso che rilevi un maggior credito o un minor debito rispetto al 730 ordinario oppure che non incida sulla liquidazione delle imposte.
Il 730 integrativo non può essere utilizzato per correggere dichiarazioni presentate in anni precedenti.
Per correggere allora questo tipo di situazione, occorre fare un modello 730 integrativo, la cui scadenza è fissata ogni anno al 25 ottobre.
Attraverso la dichiarazione integrativa si vanno quindi a sanare gli errori o le omissioni commessi nel 730 originario, facendo così emergere una condizione di maggior credito o minor debito rispetto a quella risultante dalla dichiarazione errata.
Infine la presentazione del modello integrativo è ammessa anche per correggere semplicemente i dati del sostituto d’imposta.
Nello specifico esistono tre diverse tipologie di 730 integrativo: con codice 01, per correggere redditi dichiarati in eccesso, oppure per inserire oneri detraibili o deducibili dimenticati in precedenza; con codice 02, detto anche di tipo “neutro”, per correggere soltanto i riferimenti del sostituto d’imposta; con codice 03, per correggere contemporaneamente sia i dati del sostituto d’imposta che i redditi computati in eccesso o gli oneri detraibili e deducibili.
Qualora il contribuente non rientri nelle casistiche sopra riportate dovrà invece: presentare un modello Redditi Correttivo nei termini entro il 31 ottobre 2024; presentare un modello Redditi Integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla presentazione della dichiarazione oggetto di modifica (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
In conclusione, si ricorda che in presenza di un mod. 730 Integrativo gli acconti derivanti dal 730 ordinario restano sempre invariati e che non è ammessa la presentazione di un mod. 730 Integrativo se, anche per una sola imposta, risulta un maggior debito o un minor credito.