10 ottobre 2023 – L’intelligenza artificiale risponderà agli interpelli dei contribuenti minori

L’intelligenza artificiale risponderà agli interpelli dei contribuenti. O almeno queste sembrano le intenzioni del legislatore delegato che, nel modificare lo Statuto del contribuente in attuazione della delega fiscale, ha previsto una forma di «consultazione semplificata», con accesso a una banca dati dedicata, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni che vogliano ottenere una risposta ai dubbi fiscali (articolo 10-nonies dello Statuto, introdotto dall’articolo 1 del dlgs 219/2023).
Si tratta dell’aspetto principale della rinnovata disciplina sull’interpello, che si aggiunge all’introduzione di un obolo per ottenere il parere del fisco (il Mef ne definirà misura e modalità) e di una causa di annullabilità degli atti difformi dalla risposta all’interpello, rispetto alla precedente causa di nullità.
Tra le novità anche il termine generalizzato per le risposte fissato in 90 giorni e la non impugnabilità ex lege delle stesse.
La consultazione semplificata garantirebbe l’accesso gratuito in via telematica a una banca dati dell’amministrazione finanziaria contenente i documenti di prassi per rispondere a chi propone una «richiesta relativa a casi concreti». L’accesso è riservato esclusivamente alle persone fisiche, residenti e non residenti in Italia, alle s.s., s.n.c., s.a.s. e società ad esse equiparate in contabilità semplificata. La consultazione semplificata attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale è condizione di ammissibilità per la presentazione di un’istanza di interpello secondo le forme ordinarie, nel caso in cui la risposta al «quesito interpretativo o applicativo» non sia individuata «univocamente» dalla macchina.
Quanto l’intelligenza artificiale potrà essere uno strumento efficace per risolvere i dubbi dei contribuenti dipenderà dalla singola fattispecie e anche dalla tipologia di interpello che la banca dati intenderebbe sostituire. La recente riforma fiscale ha di fatto lasciato inalterata la disciplina sugli interpelli introdotta dal dlgs 156/2015. Anche nell’ambito del nuovo articolo 11 dello Statuto si fa riferimento alla possibilità di interpellare l’amministrazione finanziaria in merito: all’applicazione delle disposizioni tributarie in caso di condizioni di obiettiva incertezza (interpello ordinario); alla corretta qualificazione di specifiche fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili (interpello qualificatorio); alla disciplina sull’abuso del diritto (interpello antiabuso); alla disapplicazione di norme tributarie per il contrasto di comportamenti elusivi (interpello disapplicativo); alla idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali (interpello probatorio).
A queste tipologie di interpello è stata esplicitamente aggiunta – pur potendo ben rientrare nella categoria generale di quelli probatori – l’istanza per valutare gli elementi probatori ai fini dell’articolo 24-bis del Tuir, cioè del regime fiscale speciale per i neo-residenti che si trasferiscono in Italia optando per la tassazione in misura fissa sui redditi di fonte estera. Soffermandosi ad esempio su quest’ultima fattispecie, sarebbe difficile pensare che l’intelligenza artificiale possa sostituirsi all’attività umana a fronte di una analisi che non è fondata semplicemente sulla ricerca di un precedente di prassi relativo ad una fattispecie analoga ma sull’accertamento fattuale, caso per caso, della residenza fiscale del soggetto negli anni precedenti il trasferimento in Italia. Attività che richiede la ponderazione di elementi di fatto e che viene minuziosamente effettuata a tavolino dai funzionari delle Entrate nella fase istruttoria dell’interpello. Pertanto, il nuovo istituto della consultazione semplificata dovrebbe essere limitato, anche per le persone fisiche, ai quesiti interpretativi più semplici.
In questo senso, dovrebbe restare ferma la possibilità di accedere direttamente alla procedura ordinaria di interpello, ad esempio, nei casi tassativi in cui le disposizioni tributarie sostanziali facciano esplicito riferimento all’interpello probatorio.