Entro il 17 marzo p.v. occorre effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l’obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio, prevista dall’art. 23, nota 3, Tariffa, DPR n. 641/1972.
Sono interessati dall’adempimento le società di capitali (Spa, Srl, Sapa), comprese le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.
Sono invece esonerate dall’adempimento: le imprese individuali e società di persone; le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002; le società cooperative e di mutua assicurazione; società di capitali dichiarate fallite; consorzi che non assumono la forma di società consortili.
La tassa è dovuta in forma forfettaria, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno solare. Si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell’anno solare di riferimento, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. L’importo è dovuto in misura proporzionale all’ammontare del capitale sociale o fondo esistente al 1° gennaio 2025, ed è pari a: 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a 516.456,90 euro; 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.
Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione successive al 1° gennaio 2025 non assumono alcuna rilevanza: infatti le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2026.
La tassa annuale è deducibile ai fini IRES e IRAP e l’importo può essere compensato con eventuali crediti tributari/previdenziali a disposizione della società.
Le modalità di pagamento della tassa annuale sono differenti a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in uno successivo. Per le società costituite dopo l’1.1.2025 e che si trovano, quindi, nel primo anno di attività, il versamento deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, su cui vanno riportati gli estremi di versamento [Modello AA7/10], mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali.
Diversamente, il versamento della tassa annuale in esame, per le società già in attività, va effettuato tramite il modello F24, con modalità telematica, riportando nella Sezione “Erario” il codice tributo “7085” e indicando come anno di riferimento il “2025”.
La sanzione applicabile in caso di omesso/ritardato versamento della tassa annuale (articolo 9 comma 1 DPR n.641/1972) è pari al 90% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 100 euro.
In caso di mancato o ritardato pagamento, le società che intendano regolarizzare spontaneamente la propria posizione possono ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.