10 dicembre 2024 – Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali al 31 marzo 2025

È stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri il decreto-legge c.d. “Milleproroghe”, che contiene, tra l’altro, l’oramai inevitabile (perché manca il decreto attuativo) slittamento del termine per adempiere l’obbligo di dotarsi di una polizza contro i rischi “catastrofali” da parte delle imprese individuate dalla norma, che viene ora rinviato al 31 marzo 2025.
L’obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023), che indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024 e demandava a un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze e del Ministro delle Imprese e del made in Italy la definizione delle modalità attuative e di altri aspetti rilevanti per l’operatività della disposizione.
La bozza del decreto è stata sottoposta al Consiglio di Stato, che ha evidenziato l’esigenza di alcuni approfondimenti funzionali alla sua attuazione pratica (tra gli altri, i giudici amministrativi hanno suggerito di precisare su chi gravi l’obbligo assicurativo in caso di affitto e usufrutto di azienda); lo slittamento del termine si rende, quindi, necessario per recepire le osservazioni contenute nel parere.
La disposizione, si ricorda, nasce con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato (che comunque assume il ruolo di coassicuratore), ma anche di soggetti privati.
Attualmente (dunque senza considerare le eventuali indicazioni che saranno contenute nel decreto attuativo), l’obbligo di stipula: riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., ma sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021; riguarda i beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.
Le polizze in oggetto devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Da ultimo, si osserva che lo schema di decreto, nella sua versione sottoposta al Consiglio di Stato, prevedeva che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovesse avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione; questo significa che, per coerenza tra le tempistiche, il regolamento dovrebbe essere emanato almeno 90 giorni prima della scadenza del termine ultimo per l’adeguamento.
Se fosse mantenuta questa indicazione anche nella nuova versione del testo, il decreto dovrebbe essere emanato entro fine anno.