L’opzione per poter ripartire il superbonus in 10 quote annuali può essere esercitata anche soltanto per una parte delle spese sostenute nel 2022, in quanto la norma non prevede che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute nel 2022.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 252 di ieri, 9 dicembre 2024.
Giova ricordare che, per le spese detraibili ai fini del superbonus, il comma 8-quinquies dell’art. 119 del DL 34/2020 (inserito dall’art. 2 comma 3-sexies del DL 11/2023 in sede di conversione nella L. 38/2023) prevede, per le sole spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la possibilità per il contribuente beneficiario di optare per una rateizzazione decennale della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
È espressamente stabilito che l’opzione: è irrevocabile; viene esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023; è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Nel caso di specie analizzato nella risposta n. 252/2024, una contribuente ha sostenuto nel corso del 2022 spese per la realizzazione di interventi “trainanti” e “trainati” volti alla riqualificazione energetica con superbonus di un edificio unifamiliare, senza averli indicati nella dichiarazione dei redditi relativa a quell’anno (modelli 730/2023 o REDDITI PF 2023).
È stato chiesto se per una parte di spese (ad esempio quelle relative alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli infissi e all’installazione dell’impianto fotovoltaico) sia possibile avvalersi della ripartizione della detrazione in 10 quote annuali ai sensi del citato comma 8-quinquies, mentre per le altre spese sostenute sempre nel 2022 (ad esempio per l’intervento di isolamento termico delle superfici opache) si possa fruire della detrazione con l’ordinaria ripartizione in quattro anni ai sensi dell’art. 119 comma 1 del DL 34/2020.
L’Amministrazione finanziaria ha risposto positivamente “in linea con la ratio della disposizione e in assenza di specifiche preclusioni normative”.
Pertanto, è possibile, a scelta del contribuente: presentare il modello REDDITI PF 2023 integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo; optare, con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022, per la ripartizione in dieci rate, ex art. 119 comma 8-quinquies del DL 34/2020, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.